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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23391/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imprenditore)

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., della precedente sentenza di Cassazione che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione d'appello in una lite relativa a un contratto di appalto. Ha dedotto un errore di fatto della sentenza revocanda, sostenendo che la Corte di cassazione avesse esaminato solo una delle censure contenute nel tredicesimo motivo del precedente ricorso, trascurando gli altri profili: l'asserita inoperatività dell'effetto retroattivo dell'art. 1458 c.c. in caso di risoluzione consensuale intervenuta prima del giudizio e l'erronea individuazione del soccombente ai fini delle spese, poiché la domanda di scioglimento per mutuo dissenso sarebbe stata proposta dalla ricorrente e non dall'appaltatore. La Corte ha verificato che tali questioni erano già state scrutinante nella sentenza revocanda e che, quanto alle spese, non risultava formulata una autonoma censura specifica di violazione dell'art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio: la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato il tredicesimo motivo del precedente ricorso, congiuntamente agli altri motivi correlati, affrontando sia la questione dell'art. 1458 c.c. sia quella della risoluzione anticipata per mutuo consenso. Quanto al tema delle spese, ha osservato che nel precedente ricorso non era stata proposta una chiara e autonoma doglianza sulla violazione dell'art. 91 c.p.c., sicché la censura non poteva essere recuperata in sede di revocazione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei soli casi previsti, tra cui l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale oggettivamente rilevabile; non comprende l'errore di giudizio o l'errata interpretazione del contenuto degli atti.

  • art. 1458 c.c.

    la questione della sua applicabilità alla fattispecie è stata ritenuta già esaminata nella sentenza revocanda; comunque, il richiamo alla norma integra un profilo di valutazione giuridica non deducibile in revocazione.

  • art. 1455 c.c.

    viene richiamato nel percorso motivazionale per escludere la gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, accertandosi invece la cessazione del rapporto per mutuo consenso.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese non era stata specificamente e autonomamente introdotta nel precedente ricorso, quindi non poteva fondare un errore revocatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel precedente motivo di ricorso quale parametro dell'omessa pronuncia.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel precedente motivo di ricorso in relazione allo scioglimento del contratto per mutuo consenso.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato nel precedente motivo di ricorso in tema di risoluzione del contratto.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel precedente motivo di ricorso quale norma processuale evocata dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia omesso di percepire un fatto decisivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti, non quando si contesti la valutazione giuridica del motivo o la sua interpretazione.
  • Non integra errore revocatorio l'asserita mancata considerazione di argomentazioni interne a un motivo di ricorso, se la Corte ha comunque pronunciato sul motivo stesso, anche sinteticamente o per relationem.
  • La denuncia in revocazione non può essere usata per riproporre censure di violazione di legge o per contestare il merito della decisione già resa in sede di legittimità.
  • Per poter dedurre in revocazione l'omessa decisione su un capo relativo alle spese, occorre che nel precedente ricorso risulti una censura autonoma e specifica su quel punto; in difetto, non vi è svista materiale ma solo diversa interpretazione dell'atto processuale.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi della disciplina speciale sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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