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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21109/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (tribunale di Pistoia, confermata in appello) per rapina ai danni di una farmacia, ricettazione di un motoveicolo utilizzato per la rapina e porto ingiustificato di un coltello. Il ricorso in Cassazione deduce due motivi, entrambi incentrati su vizi motivazionali e, nel secondo, su presunta violazione di legge: si contesta la correttezza della valutazione indiziaria operata dai giudici di merito e la mancata applicazione dei criteri dell'art.192, comma 2, c.p.p., sostenendo che il quadro probatorio si fondi su sospetti o embrioni indiziari non concludenti per affermare la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (congruenza tra decisioni di primo e secondo grado) e l'obbligo di specificità richiesto dagli artt.581 e 591 c.p.p., osservando che il ricorrente si è limitato a riproporre censure già respinte in appello senza compiere una critica argomentata alla motivazione. La Corte ha ritenuto che non sussista alcuna manifesta illogicità o errore giuridico nella valutazione del materiale indiziario: la ricostruzione ha valorizzato la somiglianza del modus operandi tra più rapine ravvicinate, riconoscimenti (pur non certi) delle vittime e delle forze dell'ordine, caratteristiche somatiche analoghe, il ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di calzature identiche a quelle riprese dalle immagini e la sottrazione del casco usato dal rapinatore. Nel complesso il giudice ha ritenuto il quadro indiziario convergente e idoneo ad escludere, al di sotto della soglia di rilevanza stocastica, l'ipotesi alternativa e quindi a provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Disciplina i requisiti dell'accertamento indiziario: gli indizi, valutati congiuntamente e nella loro convergenza, devono escludere ragionevolmente l'ipotesi alternativa. La Corte ha ritenuto rispettati tali requisiti perché la somma degli elementi (modus operandi, riconoscimenti, riscontri materiale) ha reso meno probabile un autore diverso.

  • art. 581 lett. d) in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.

    Imposizione di specificità e chiarezza nei motivi di ricorso: vanno indicate le ragioni critiche ben determinate contro la motivazione impugnata. La Corte ha ritenuto i motivi generici e mera reiterazione di censure già esaminate, quindi non specifici e inammissibili.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020

    Norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; nel procedimento è stato rispettato tale rito (ricorso trattato con contraddittorio scritto).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e può prevedere l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale sanzione fissando l'ammenda in euro tremila.

Massime di principio

  • La "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) rende più difficile il sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove, che deve essere limitato a vizi di motivazione macroscopici o a errori giuridici evidenti.
  • Nei giudizi basati su indizi l'esame è complessivo: singoli elementi deboli possono concorrere, se convergono e riducono la probabilità dell'ipotesi alternativa, a formare un quadro probatorio sufficiente ai sensi dell'art.192 c.p.p.
  • Il ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate (art.581 e 591 c.p.p.); la mera riproposizione delle stesse critiche già respinte in appello, senza una critica puntuale alla motivazione, può determinare l'inammissibilità.
  • Piccole incongruenze fattuali (es. qualche centimetro di differenza nella stima dell'altezza) non bastano a configurare manifesta illogicità della motivazione: il sindacato di legittimità richiede difetti di motivazione di macroscopica evidenza.
  • La presenza di riscontri materiali (oggetti riconducibili all'imputato) e di elementi di contesto (modus operandi ripetuto, ritrovamento di mezzi sottratti in luoghi riconducibili all'imputato) rinforza la struttura indiziaria e può legittimare la condanna quando valutata olisticamente.
  • Ricorsi infondati o privi di specificità possono comportare condanne alle spese e ammende; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza e la precisione delle doglianze prima di proporre ricorso.

Testo integrale

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