Cassazione Civile, Ordinanza n. 29162/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato i ricavi dichiarati per l'anno d'imposta 2005, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA; i soci avevano a loro volta impugnato gli avvisi IRPEF emessi nei loro confronti in ragione della partecipazione alla società. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità la società controricorrente ha depositato istanza di sospensione e documentazione relativa alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento. La Corte ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci intimati, che però non si sono costituiti. La ricorrente, pur avendo richiamato nel ricorso la posizione dei soci, ha poi preso atto dell'avvenuta definizione agevolata e del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per la società controricorrente, si era perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con conseguente estinzione del giudizio. Quanto ai soci intimati, la Corte ha richiamato il principio per cui il condono fruito dalla società non si estende automaticamente ai soci, data la loro distinta soggettività fiscale; tuttavia, nel caso concreto, la stessa Agenzia ricorrente aveva manifestato il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio anche nei loro confronti. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
definizione agevolata della lite
la presentazione della domanda, unitamente alla prova del pagamento dovuto, integra la fattispecie estintiva del giudizio per la lite definita agevolmente
legge 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. n. 119/2018
norma di conversione che disciplina la definizione agevolata invocata dalla contribuente
art. 372 c.p.c.
notifica alla ricorrente della documentazione prodotta
consente il deposito e la notificazione in cassazione della documentazione relativa alla definizione agevolata rilevante ai fini dell'estinzione
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per regolare le spese in caso di estinzione del giudizio tributario
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per la disciplina delle spese nel caso di definizione agevolata con estinzione della lite
art. 12 d.l. 6 luglio 2011, n. 98
richiamato nel ricorso con riferimento alla precedente definizione agevolata delle liti relative agli avvisi dei soci
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia provata la presentazione della domanda e il pagamento dovuto, determina l'estinzione del giudizio pendente nei confronti del soggetto che vi ha aderito.
- La definizione agevolata fruita dalla società di persone non si estende automaticamente ai soci, poiché ciascun socio è titolare di autonoma soggettività fiscale e la scelta di aderire al condono è rimessa alla determinazione individuale.
- Nel giudizio di cassazione, la produzione della documentazione relativa alla definizione agevolata può essere valutata ai fini dell'estinzione se ritualmente portata a conoscenza della controparte.
- Quando l'interesse alla prosecuzione del giudizio viene meno per effetto della definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale applicabile alla lite definita.
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