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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-710/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020. — G. M. A. contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Richiedenti lavoro – Termine ragionevole per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il richiedente lavoro e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunto – Requisiti imposti dallo Stato membro ospitante al richiedente lavoro nella pendenza di tale termine – Condizioni del diritto di soggiorno – Obbligo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo. — Causa C-710/19

Giurisprudenza europea62019CJ0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il regime del soggiorno del cittadino dell’Unione che entra in uno Stato membro per cercare lavoro. Ha affermato che lo Stato ospitante deve concedere un termine ragionevole, decorrente dalla registrazione come richiedente lavoro, e che durante tale periodo può richiedere soltanto la prova della ricerca di un impiego. La prova delle buone possibilità di essere assunto può essere pretesa solo dopo la scadenza di quel termine; perciò una disciplina nazionale più rigorosa è contraria all’articolo 45 TFUE e all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38. La Corte non ha ritenuto necessario rispondere alla questione relativa alla considerazione di elementi sopravvenuti nel giudizio nazionale.

Diritto di soggiorno del cittadino dell’Unione in cerca di lavoro: termine ragionevole, durata minima e oneri probatori imposti dallo Stato ospitante.

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 impongano allo Stato membro ospitante di concedere al richiedente lavoro un termine ragionevole per cercare occupazione, se tale termine debba essere in ogni caso non inferiore a sei mesi e se, durante tale periodo, lo Stato possa esigere la prova non solo della ricerca di lavoro ma anche di buone possibilità di essere assunto. Inoltre, se i giudici nazionali debbano considerare elementi sopravvenuti successivi alla decisione amministrativa ai fini del diritto di soggiorno.

Principio di diritto

Lo Stato membro ospitante deve concedere al cittadino dell’Unione che si registra come richiedente lavoro un termine ragionevole, decorrente da tale registrazione, per conoscere le offerte di lavoro adeguate e compiere le misure necessarie all’assunzione; un termine di sei mesi non è, in linea di principio, insufficiente. Durante tale periodo lo Stato può pretendere solo la prova della ricerca di un impiego, ma non anche quella di buone possibilità di trovarlo; tale seconda prova può essere richiesta solo dopo la scadenza del termine ragionevole. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 una normativa nazionale che subordini immediatamente il soggiorno del richiedente lavoro alla dimostrazione di buone possibilità di essere assunto. La seconda questione è stata assorbita e non è stata esaminata.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE
  • Articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38/CE
  • Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, TFUE

Diritto di soggiorno del richiedente lavoro e termine ragionevole

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in una controversia tra G.M.A. e lo Stato belga sul diniego di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi a un cittadino greco registratosi in Belgio come richiedente lavoro. La Corte interpreta l’articolo 45 TFUE e l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38, con riferimento anche agli articoli 15 e 31 della stessa direttiva e agli articoli 41 e 47 della Carta.

Fatti e procedimento principale

G.M.A. aveva chiesto un’attestazione di registrazione in Belgio come richiedente lavoro. L’Ufficio per gli stranieri ha respinto la domanda ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse effettive possibilità di assunzione nel territorio belga e gli ha ordinato di lasciare il territorio. Il ricorso proposto dinanzi al CCE è stato respinto; nel successivo ricorso per cassazione il Conseil d’État ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, richiamato nella motivazione sulle finalità della direttiva 2004/38;
  • la direttiva 2004/38/CE, in particolare gli articoli 6, 7, 14, paragrafo 4, lettera b), 15 e 31;
  • gli articoli 41 e 47 della Carta. La disposizione centrale è l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), che vieta l’allontanamento del cittadino dell’Unione entrato per cercare lavoro fino a quando egli possa dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

Prima questione: contenuto del diritto del richiedente lavoro

La Corte riformula la prima questione: il tema non è solo l’articolo 45 TFUE, ma anche l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38. Ricorda che la nozione di "lavoratore" ha portata autonoma e che la libera circolazione dei lavoratori deve essere interpretata estensivamente, così da non svuotare l’effetto utile dell’articolo 45 TFUE, come già affermato nella sentenza Antonissen.

Da ciò deriva che lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente lavoro un termine ragionevole per:

  • prendere conoscenza delle offerte di lavoro corrispondenti alle proprie qualifiche;
  • adottare le misure necessarie per essere assunto.

La Corte precisa che, per il primo trimestre di soggiorno, si applica l’articolo 6 della direttiva 2004/38, che non consente altre condizioni oltre al possesso di un documento d’identità valido. Il termine ragionevole decorre dalla registrazione come richiedente lavoro.

Durata del termine e oneri probatori

Quanto alla durata, la direttiva 2004/38 non prevede una soglia minima espressa. Tuttavia, la Corte osserva che:

  • la finalità del termine è garantire l’effetto utile dell’articolo 45 TFUE;
  • nella sentenza Antonissen era stato ritenuto che un termine di sei mesi non compromettesse tale effetto utile;
  • la direttiva 2004/38 mira ad agevolare e rafforzare il diritto di circolazione e soggiorno.

Ne conclude che un termine di sei mesi, decorrente dalla registrazione, non è in linea di principio insufficiente.

Durante la pendenza di tale termine, lo Stato membro può esigere solo che il richiedente lavoro dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro. Non può invece pretendere già in quel momento la prova di avere buone possibilità di essere assunto. Questa seconda prova può essere richiesta solo alla scadenza del termine ragionevole.

La Corte aggiunge che la valutazione spetta alle autorità nazionali e ai giudici nazionali, i quali devono procedere a un esame complessivo degli elementi rilevanti, come la registrazione presso il servizio pubblico per l’impiego, le candidature inviate e la partecipazione ai colloqui, tenendo conto anche della situazione del mercato del lavoro nel settore interessato. Il rifiuto di offerte non coerenti con le qualifiche non può essere valorizzato contro il richiedente.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di G.M.A., al momento della domanda di registrazione le autorità belghe avrebbero dovuto concedere quantomeno il termine ragionevole sopra descritto, potendo richiedere solo la prova della ricerca di lavoro. Poiché il diniego si fondava sulla mancata dimostrazione di buone possibilità di essere assunto, esso era incompatibile con l’articolo 45 TFUE e con l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38.

Seconda questione e assorbimento

La seconda questione verteva sull’obbligo dei giudici nazionali di prendere in considerazione elementi sopravvenuti successivi alla decisione amministrativa, alla luce degli articoli 15 e 31 della direttiva 2004/38, degli articoli 41 e 47 della Carta e dei principi di primato ed effetto utile. La Corte non vi risponde, ritenendo che la risposta alla prima questione fosse sufficiente per risolvere la controversia, dato che la decisione amministrativa era già contraria al diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che:

  • lo Stato membro ospitante deve concedere un termine ragionevole al cittadino dell’Unione registrato come richiedente lavoro;
  • il termine decorre dalla registrazione;
  • durante tale termine può essere richiesta solo la prova della ricerca di un posto di lavoro;
  • solo dopo la scadenza del termine può essere richiesta anche la prova di buone possibilità di trovarlo.

La seconda questione non è stata esaminata.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoricittadinanza dell’unionediritto di soggiornoricerca di lavorotutela giurisdizionale effettiva

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