Ordinanza n. 1328/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Cosenza relativa al pagamento di una fattura sanitaria
Esito
La controversia
Il giudizio di ottemperanza riguarda l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Cosenza. Nel corso dell’esecuzione, il Commissario ad acta ha ricostruito che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nell’ottobre 2022, aveva disposto il pagamento della fattura in favore della società originaria creditrice, nonostante il credito fosse stato ceduto alla ricorrente. La società beneficiaria del pagamento, ricevuta erroneamente la somma, aveva disposto l’immediato storno e trasferito l’intero importo alla cessionaria. Il Commissario ha chiesto al TAR di chiarire se tale ricostruzione consentisse di ritenere estinta la sorte capitale e permanesse soltanto l’obbligo di pagamento degli interessi moratori commerciali maturati per il ritardo, quantificati in euro 20.226,48 alla data del 2 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha chiarito che l’attività ricognitiva ed esecutiva del Commissario ad acta è conforme al giudicato e al mandato ricevuto. L’ottemperanza deve assicurare l’esatta esecuzione della decisione giudiziale tenendo conto dei pagamenti parziali o sopravvenuti realmente intervenuti, così da evitare un indebito arricchimento del creditore e un danno erariale. Poiché il pagamento disposto dall’Azienda è stato successivamente stornato dalla beneficiaria e integralmente trasferito alla legittima cessionaria, la quota capitale relativa alla fattura deve considerarsi estinta; resta invece il debito per gli interessi moratori commerciali maturati a causa del ritardo. Il Commissario non ha modificato il comando giudiziale, ma si è limitato ad accertare la realtà storica e contabile dei pagamenti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231/2002
interessi moratori commerciali maturati
Il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria comporta la permanenza dell’obbligo di corrispondere gli interessi moratori commerciali, anche quando la sorte capitale sia stata successivamente estinta.
art. 112 c.p.a.
L’esecuzione del giudicato deve essere verificata alla luce del comando giudiziale e della situazione fattuale sopravvenuta, inclusi i pagamenti medio tempore intervenuti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esatta esecuzione del giudicato richiede di considerare i pagamenti effettivamente intervenuti dopo la formazione del titolo, quando tale verifica sia necessaria per evitare un indebito arricchimento del creditore e un danno erariale.
- Il pagamento effettuato dall’amministrazione a un soggetto diverso dal legittimo creditore può rilevare ai fini dell’ottemperanza quando la somma sia stata successivamente stornata e integralmente trasferita al titolare del credito, purché il relativo flusso finanziario sia documentalmente provato.
- L’accertamento, da parte del Commissario ad acta, dell’estinzione della sorte capitale per effetto di un pagamento sopravvenuto non costituisce modifica del giudicato, se si limita alla ricostruzione della realtà storica e contabile dell’adempimento.
- L’estinzione della sorte capitale non esclude la debenza degli interessi moratori maturati in ragione del ritardo nell’adempimento.
Come è indicizzato
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