Cassazione Civile, Ordinanza n. 00469/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore cambiario)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di un avallante, di cinque pagherò cambiari emessi da una società in favore di una banca. L’avallante otteneva decreto ingiuntivo contro uno dei soggetti che avevano sottoscritto i titoli, chiedendo il rimborso integrale di quanto pagato. In primo grado l’opposizione dell’ingiunto era stata accolta, ritenendo irrilevante la firma apposta sotto il timbro della società e configurando una responsabilità limitata alla quota di regresso tra coobbligati. In appello, invece, si accertava che l’ingiunto aveva apposto una duplice firma sui titoli: una sotto il timbro della società, interpretata come sottoscrizione quale co-emittente e dunque come assunzione di obbligazione cambiaria in nome altrui senza poteri rappresentativi, e una seconda come avallo. Il tribunale riteneva invalida la firma di avallo per la prevalenza della prima sottoscrizione e, facendo applicazione dell’art. 11 l. camb. e dell’art. 36, comma 3, l. camb., rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. In Cassazione il ricorrente denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, poiché il giudice di merito aveva affermato al tempo stesso che la firma sotto il timbro fosse un’obbligazione cambiaria in nome della società e che il sottoscrittore dovesse rispondere come se avesse firmato in proprio; 2) violazione dell’art. 11 l. camb., perché il difetto di poteri rappresentativi non poteva essere fatto valere dal terzo portatore nei confronti del solo sottoscrittore, essendo eccezione riservata al rappresentato, con conseguente impossibilità di imputare la responsabilità al falsus procurator in assenza di disconoscimento da parte della società; il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la causa attenendosi al principio per cui la firma sotto il timbro societario vale come manifestazione di volontà di impegnare la società, salvo eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal rappresentato. La Corte ha ritenuto inconciliabile la qualificazione della firma come co-emissione con l’affermazione di una obbligazione assunta "in nome altrui" ai sensi dell’art. 11 l. camb., poiché tale norma configura, in caso di falsus procurator, una responsabilità del sottoscrittore al posto del rappresentato, non congiuntamente a quest’ultimo. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla quando è mancante, apparente o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da renderla obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria è deducibile in cassazione come vizio processuale.
art. 11 l. camb.
Chi firma in nome altrui senza potere è obbligato a pagare il titolo come se avesse firmato in proprio; l’obbligazione del falsus procurator presuppone il disconoscimento dell’impegno da parte del rappresentato e non può coesistere con una responsabilità congiunta del rappresentato stesso per il medesimo titolo.
art. 36, comma 3, l. camb.
La Corte richiama la norma nel contesto della valutazione della validità della sottoscrizione per avallo, ma assorbe la relativa questione a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi.
art. 1299 c.c.
Richiamato dai gradi di merito in tema di regresso tra coobbligati; la Corte non fonda su tale norma la decisione di legittimità.
art. 62 l. camb.
Richiamato dal giudice di pace in relazione al regresso tra avallanti; la Corte non lo pone a base della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è nulla quando contiene affermazioni tra loro incompatibili sul medesimo fatto decisivo, al punto da non consentire di comprendere quale sia la reale ratio decidendi.
- La sottoscrizione cambiaria apposta sotto il timbro di una società, in assenza di una chiara spendita del nome proprio, è idonea a manifestare la volontà di impegnare la società; il portatore non può ignorare tale apparenza e imputare direttamente la responsabilità al sottoscrittore se non ricorre il presupposto del disconoscimento da parte del rappresentato.
- L’art. 11 l. camb. attribuisce al falsus procurator una responsabilità sostitutiva e non cumulativa: il sottoscrittore risponde al posto del preteso rappresentato, non insieme ad esso.
- Il difetto o l’eccesso di rappresentanza è eccezione che spetta al solo rappresentato; il terzo portatore non può invocarlo selettivamente per far valere la responsabilità del sottoscrittore quando il rappresentato non abbia contestato l’impegno assunto in suo nome.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00438/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00442/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2023 del 11/01/2023
- ordinanza_civile · 11 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00449/2023 del 11/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →