Sentenza n. 2041/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull’istanza di convocazione per formalizzare la richiesta di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio del MAECI, lamentando l’inerzia dell’amministrazione rispetto all’istanza di convocazione presso la competente sede diplomatica italiana, necessaria per formalizzare la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, il MAECI ha comunicato che l’Ambasciata d’Italia a Islamabad aveva convocato la ricorrente per formalizzare l’istanza di visto. La ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’amministrazione aveva adottato il comportamento richiesto, convocando la ricorrente per la formalizzazione dell’istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta convocazione dell’interessato per formalizzare una domanda amministrativa è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere in un giudizio diretto a contestare l’inerzia dell’amministrazione su quella specifica convocazione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente quando la condotta dell’amministrazione abbia reso necessario il ricorso, pur essendo intervenuta entro un termine ritenuto ragionevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →