Cassazione Penale, Sentenza n. 42627/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo confermava responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. I motivi principali sono: (1) censura della valutazione della testimonianza eteroaccusatoria del liquidatore Giampaoli Valdemaro (art. 210 c.p.p.), ritenuta erroneamente attendibile senza adeguata verifica di credibilità e riscontri; (2) contestazione del travisamento della prova riguardo alla presunta mancata consegna delle scritture contabili al curatore e mancata considerazione del coefficiente soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, nonché produzioni probatorie (presunti finanziamenti soci) che escluderebbero il dolo; (3) censura della determinazione della provvisionale in Euro 10.000, ritenuta parametrata in modo errato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: il primo e il secondo motivo sono inammissibili perché mancavano corrispondenti specifici motivi di appello (impropria devoluzione in cassazione di questioni di fatto e di valutazione della prova non previamente dedotte davanti al giudice d'appello); il terzo motivo è inammissibile perché la determinazione della provvisionale non è sindacabile in cassazione. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (la liquidazione sarà effettuata dalla Corte d'appello di Firenze).
Norme richiamate
art. 210 cod. proc. pen.
Disciplina il valore probatorio delle dichiarazioni rese da imputati o collab. di giustizia; la Corte segnala che, pur dovendosi valutare l'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie, in cassazione non può essere svolta una nuova valutazione di merito se la questione non è stata adeguatamente dedotta in appello
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita l'ambito di sindacato in cassazione ai motivi specifici di impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che non erano state previamente e specificamente dedotte in appello
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
Prevede la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende
art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 541 cod. proc. pen.; art. 110 d.P.R. 30/05/2002 n.115
Norme richiamate in relazione alla pronuncia sulla rifusione delle spese a favore dell'Erario quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione pronuncia la condanna generica e rimette la liquidazione al giudice a quo
artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
artt. 82 e 83 d.P.R. 30/05/2002 n.115
Regolano il decreto di pagamento per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte rimette l'emissione del decreto alla Corte d'appello
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che riformulano questioni di fatto o valutazioni di credibilità non specificamente dedotte e sviluppate nel motivo di appello: è essenziale che i profili di doglianza siano stati devoluti correttamente al giudice d'appello
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie richiedono un'adeguata verifica di attendibilità e riscontri in sede di merito; tuttavia, la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito a meno che non vi sia palese violazione di legge
- Le questioni che investono la valutazione probatoria diretta (es. chi ha ricevuto determinata documentazione) possono essere sindacate in Cassazione solo se la parte ha sollevato specificamente l'errore in appello
- La quantificazione di provvisionali o provvisioni economiche accessorie non è sindacabile in Cassazione: tali decisioni sono sottratte al gravame di legittimità
- Chi impugna in sede di legittimità deve curare la devoluzione delle questioni e la specificità dei motivi sin dal gravame di appello per non precludere il riesame in Cassazione
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; se la parte civile ha patrocinio a spese dello Stato, la Cassazione può condannare genericamente al rimborso e demandare la liquidazione al giudice di merito
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