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Circolare

Circolare numero 121 del 12-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le Sedi periferiche ad adeguare la contribuzione volontaria dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici alle variazioni delle aliquote contributive intervenute dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996. Per il solo Fondo autoferrotranvieri, inoltre, indica la variazione media dell’indice del costo della vita registrata nel 1995 (+5,36%) e fornisce le istruzioni operative per il ricalcolo del contributo volontario dal 1° gennaio 1996, con richiesta ai prosecutori volontari delle differenze di conguaglio per i mesi già trascorsi del 1996. In allegato è riportato un fac-simile di comunicazione da inviare agli assicurati.

Adeguamento della contribuzione volontaria dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici e aggiornamento annuale del Fondo autoferrotranvieri per il 1996

Adeguamento della contribuzione volontaria nei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici

La circolare interviene dopo il decentramento delle funzioni in materia di contribuzione volontaria, richiamando le Sedi periferiche all’aggiornamento dei contributi volontari dovuti agli iscritti ai Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici. L’adeguamento deve essere eseguito in coerenza con le variazioni delle aliquote contributive del personale in servizio e, per il solo Fondo autoferrotranvieri, anche con l’adeguamento annuale al costo della vita previsto dall’art. 26 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Variazioni delle aliquote contributive

Per i tre Fondi, la circolare precisa che il contributo volontario, essendo parametrato all’aliquota dovuta per i lavoratori in servizio, deve essere aggiornato con le stesse decorrenze delle variazioni contributive. Le aliquote da applicare sono le seguenti:

  • Fondo autoferrotranvieri: 35,86% dal 1° ottobre 1995 e 36,56% dal 1° gennaio 1996, entrambe comprensive dello 0,10% per asili nido;
  • Fondo elettrici: 35,85% dal 1° ottobre 1995 e 36,55% dal 1° gennaio 1996, comprensive dello 0,10% per asili nido;
  • Fondo telefonici: 22,10% dal 1° gennaio 1996, comprensiva dello 0,10% per asili nido.

Per il Fondo telefonici si evidenzia che non vi sono state variazioni al 1° ottobre 1995. Le Sedi devono procedere, ove non già fatto, al riallineamento delle posizioni e alla richiesta delle differenze dovute per i periodi pregressi.

Adeguamento annuale del Fondo autoferrotranvieri al costo della vita

La circolare fornisce poi le istruzioni per l’adeguamento annuale del contributo volontario del Fondo autoferrotranvieri con decorrenza 1° gennaio 1996, sulla base della variazione media annua dell’indice del costo della vita registrata nel 1995, pari a +5,36% rispetto al 1994. Il dato va applicato secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 197/1995.

Resta escluso dall’adeguamento:

  • il contributo volontario relativo alla frazione residuale dell’anno in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
  • quando la cessazione interviene sotto la data del 31 dicembre, il contributo volontario dell’anno immediatamente successivo alla risoluzione del rapporto.

Criteri di calcolo del nuovo contributo dal 1° gennaio 1996

Per determinare il nuovo importo mensile dovuto dal 1° gennaio 1996, occorre applicare l’aliquota del 36,56% alla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio, comunicata dall’azienda e posta a base del calcolo originario. Tale retribuzione deve essere preventivamente aggiornata in base alle variazioni dell’indice del costo della vita intervenute fino al 31 dicembre 1995.

La circolare indica formule differenziate in relazione all’anno di decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria:

  • autorizzazioni con decorrenza nell’anno 1993: R × 1,042 × 1,0393 × 1,0536 × 0,3656 / 12;
  • autorizzazioni con decorrenza nell’anno 1994: R’ × 1,0393 × 1,0536 × 0,3656 / 12;
  • autorizzazioni con decorrenza nell’anno 1995: R” × 1,0536 × 0,3656 / 12.

Le variabili R, R’ e R” indicano la retribuzione pensionabile iniziale degli ultimi dodici mesi di servizio, come risultante dalla prima autorizzazione. In sostanza, la retribuzione base deve essere prima rivalutata con gli indici del costo della vita e poi assoggettata all’aliquota del 36,56%.

Conguaglio per i mesi già decorsi del 1996

Una volta calcolato il nuovo contributo, le Sedi devono determinare le differenze di contribuzione relative ai mesi già trascorsi del 1996 e richiederle all’assicurato mediante apposita lettera. La comunicazione deve indicare:

  • l’importo del contributo volontario nella nuova misura, con decorrenza dall’1 gennaio 1996;
  • la somma dovuta a conguaglio per il periodo già decorso;
  • l’importo mensile aggiornato da corrispondere per i mesi successivi.

Fac-simile di comunicazione agli assicurati

L’allegato alla circolare contiene un modello di raccomandata A.R. da inviare al prosecutore volontario. Nel testo si richiamano l’art. 26 della legge n. 830/1961 e gli adeguamenti derivanti sia dalle variazioni dell’aliquota contributiva sia dall’indice del costo della vita. La lettera riporta:

  • il contributo volontario mensile determinato nelle nuove misure dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996;
  • la differenza dovuta per il periodo già decorso;
  • l’invito al pagamento del conguaglio entro 30 giorni dalla ricezione;
  • l’indicazione che il nuovo importo mensile va versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Il bollettino di versamento deve riportare la causale "conguaglio v.v. Fondo ET".

Ritardi nei pagamenti e conseguenze

Nel fac-simile si richiama inoltre che sulle somme versate oltre i termini assegnati sono dovuti interessi al tasso legale del 10% annuo. Viene altresì ribadito che, ai sensi della legge n. 830/1961, la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla facoltà di prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo autoferrotranvieri.

Punti principali

Adeguamento delle aliquote contributive dei Fondi

Le Sedi periferiche devono adeguare la contribuzione volontaria dei Fondi autoferrotranvieri, elettrici e telefonici alle nuove aliquote contributive, poiché il contributo volontario è commisurato all’aliquota dovuta per il personale in servizio. L’adeguamento va effettuato con le stesse decorrenze delle variazioni contributive intervenute.

Nuove aliquote e decorrenze

Per il Fondo autoferrotranvieri l’aliquota è fissata al 35,86% dal 1° ottobre 1995 e al 36,56% dal 1° gennaio 1996, entrambe comprensive dello 0,10% per asili nido. Per il Fondo elettrici l’aliquota è pari al 35,85% dal 1° ottobre 1995 e al 36,55% dal 1° gennaio 1996, sempre comprensiva dello 0,10% per asili nido. Per il Fondo telefonici l’aliquota passa al 22,10% dal 1° gennaio 1996, comprensiva dello 0,10% per asili nido; non vi sono variazioni al 1° ottobre 1995.

Conguagli e aggiornamento delle posizioni

Dopo l’adeguamento alle nuove aliquote, le Sedi devono richiedere ai prosecutori volontari le somme dovute a conguaglio per i periodi pregressi e comunicare l’importo aggiornato del contributo volontario per i periodi successivi. Per i versamenti volontari iniziati dopo le decorrenze indicate, l’adeguamento decorre dalla data di inizio dell’autorizzazione, sulla base dell’aliquota vigente in quel momento.

Indice del costo della vita per il Fondo autoferrotranvieri

Ai fini dell’adeguamento annuale previsto dall’art. 26 della legge 28 luglio 1961, n. 830, la variazione media dell’indice del costo della vita per il 1995 è indicata in +5,36% rispetto al 1994. Tale percentuale deve essere applicata dal 1° gennaio 1996, secondo i criteri già richiamati dalla circolare n. 197/1995.

Criteri di esclusione dall’adeguamento annuale

Resta escluso dall’adeguamento il contributo volontario relativo alla frazione residuale dell’anno in cui interviene la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando la cessazione avviene sotto la data del 31 dicembre, è escluso dall’adeguamento il contributo volontario dell’anno immediatamente successivo alla risoluzione del rapporto.

Formula di calcolo del nuovo contributo dal 1° gennaio 1996

Il nuovo contributo volontario del Fondo autoferrotranvieri si ottiene applicando l’aliquota del 36,56% alla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi di servizio, già adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita maturate fino al 31 dicembre 1995. La circolare distingue le formule in base all’anno di decorrenza dell’autorizzazione: per il 1993 si applicano i coefficienti 1,042, 1,0393, 1,0536 e l’aliquota 0,3656; per il 1994 i coefficienti 1,0393, 1,0536 e 0,3656; per il 1995 i coefficienti 1,0536 e 0,3656. Il risultato va diviso per 12 per ottenere l’importo mensile.

Richiesta dei conguagli ai volontari

Una volta determinato il nuovo importo dal 1° gennaio 1996, devono essere calcolate e richieste le differenze a conguaglio relative ai mesi già decorsi del 1996. La comunicazione all’assicurato deve indicare sia l’importo del conguaglio sia il nuovo importo mensile dovuto per i mesi successivi.

Contenuto del fac-simile di comunicazione

L’allegato prevede una lettera raccomandata A.R. con la quale si informa l’iscritto del ricalcolo del contributo volontario, si indicano gli importi dovuti nelle nuove misure, si richiede il versamento del conguaglio entro 30 giorni dalla ricezione, e si comunica che il nuovo importo mensile va versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce. La causale del versamento deve riportare "conguaglio v.v. Fondo ET".

Ritardi nei versamenti e decadenza

Nella comunicazione allegata si richiama che sulle somme versate in ritardo rispetto ai termini assegnati sono applicati interessi al tasso legale del 10% annuo. Inoltre, la sospensione dei versamenti per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla facoltà di prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo autoferrotranvieri.

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