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Circolare

Circolare numero 21 del 12-06-1996 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il trattamento previdenziale delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello, introdotto dal decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295. Tali somme non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini della previdenza obbligatoria, ma sono soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti e condizioni. Vengono indicati i requisiti di accesso, le esclusioni, gli obblighi di deposito dei contratti, le conseguenze dell’indebita applicazione del regime e le modalità operative per la denuncia mensile, con un esempio numerico di calcolo.

Regime contributivo agevolato per erogazioni da contratti aziendali di secondo livello

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

La circolare chiarisce il trattamento previdenziale delle somme erogate in base a contratti collettivi aziendali o di secondo livello, alla luce del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295. L’obiettivo è definire quando tali erogazioni restano escluse dalla retribuzione imponibile e quando, invece, devono essere assoggettate al contributo di solidarietà del 10%.

Ambito di applicazione

Il regime riguarda gli importi erogati dai datori di lavoro in forza di contratti collettivi aziendali, purché la corresponsione e la misura siano collegate a parametri di produttività, qualità e altri indicatori di competitività, intesi come misuratori dell’andamento economico e dei risultati dell’impresa. La circolare evidenzia che si tratta di emolumenti non predeterminati in modo fisso, poiché sia l’ammontare sia la stessa corresponsione dipendono dal verificarsi di specifici presupposti.

Trattamento contributivo

Le erogazioni in questione non concorrono alla formazione della retribuzione imponibile ai fini della previdenza obbligatoria. Su di esse si applica tuttavia un contributo di solidarietà nella misura del 10%, interamente a carico del datore di lavoro. Il beneficio opera entro un limite quantitativo: la contribuzione ridotta si applica soltanto sulla parte delle erogazioni che non supera il 3% della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento, soglia ridotta all’1% nella fase di prima applicazione.

Destinazione ai trattamenti pensionistici complementari

Quando le somme siano destinate, in tutto o in parte, a trattamenti pensionistici complementari, sulla quota trasferita non deve essere calcolato il contributo di solidarietà. La circolare precisa inoltre che le medesime disposizioni valgono anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Condizioni ostative al regime agevolato

Il regime contributivo agevolato non si applica qualora risulti che, nell’anno solare di riferimento, ai dipendenti sia stato attribuito un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La circolare collega quindi il beneficio al rispetto complessivo della disciplina contrattuale collettiva di livello nazionale.

Deposito dei contratti e controlli

I contratti di secondo livello che disciplinano tali trattamenti devono essere depositati presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla stipula. Per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di deposito era fissato al 30 giugno 1996. Il rispetto di tale obbligo documentale è funzionale alla corretta applicazione del regime.

Conseguenze dell’indebita applicazione e adempimenti dichiarativi

Se il datore di lavoro beneficia indebitamente del regime, oltre al recupero dei contributi evasi sono dovute le sanzioni civili e amministrative. Sul piano operativo, le imprese che hanno erogato tali emolumenti devono, a partire dalle denunce mensili 031/R del mese di giugno 1996, indicare nel quadro C della distinta delle somme dovute in modo separato l’importo del contributo di solidarietà, il periodo di riferimento e il codice 026.

Esempio applicativo

La circolare riporta un esempio: a fronte di una retribuzione annua di L. 40.000.000 e di un premio di produttività di L. 1.500.000, l’1% della retribuzione annua corrisponde a L. 400.000. Su tale importo si applica l’aliquota ridotta del 10%; la parte residua, pari a L. 1.100.000, deve essere assoggettata all’intera aliquota contributiva.

Punti principali

Regime contributivo delle erogazioni di secondo livello

Le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello non costituiscono retribuzione imponibile ai fini della previdenza obbligatoria. Su tali importi si applica però un contributo di solidarietà nella misura del 10%, interamente a carico del datore di lavoro.

Condizioni per l’agevolazione e collegamento ai risultati aziendali

Gli importi devono essere previsti da contratti collettivi aziendali e collegati a indicatori di incremento di produttività, qualità e altri elementi di competitività, assunti come misure dell’andamento economico e dei risultati dell’impresa. Si tratta di erogazioni la cui corresponsione e il cui ammontare sono variabili e condizionati al verificarsi dei presupposti stabiliti.

Limiti quantitativi e destinazione a previdenza complementare

La contribuzione ridotta al 10% si applica solo sulla parte delle erogazioni che non supera il 3% della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento, limite ridotto all’1% in sede di prima applicazione. Se le somme sono destinate, in tutto o in parte, a trattamenti pensionistici complementari, sulla quota trasferita non va calcolato il contributo di solidarietà.

Estensione ad altre forme pensionistiche e cause di esclusione

Le disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Il regime agevolato non si applica se nell’anno solare di riferimento ai dipendenti è stato attribuito un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Deposito dei contratti e sanzioni

I contratti di secondo livello devono essere depositati presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla stipula; quelli già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto dovevano essere depositati entro il 30 giugno 1996. L’indebita fruizione del regime comporta il versamento dei contributi evasi e l’applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

Adempimenti operativi nelle denunce mensili

Le imprese che hanno erogato gli emolumenti devono, a partire dalle denunce mensili 031/R del mese di giugno 1996, indicare nel quadro C della distinta delle somme dovute, separatamente dagli altri dati, l’importo del contributo di solidarietà, il periodo di riferimento e il codice 026.

Esempio di calcolo

A fronte di una retribuzione annua di L. 40.000.000 e di un premio di produttività di L. 1.500.000, il limite dell’1% corrisponde a L. 400.000. Su tale quota si applica l’aliquota ridotta del 10%; la parte eccedente, pari a L. 1.100.000, è invece soggetta all’intera aliquota contributiva.

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