Circolare numero 124 del 12-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma le istruzioni della n. 112 del 25 maggio 1996 alla luce del D.L. n. 295 del 27 maggio 1996, che ripropone l’art. 4 del precedente D.L. n. 166/1996 decaduto. Ribadisce in particolare il primo versamento contributivo per i mesi di aprile e maggio 1996, da effettuare entro il 20 giugno 1996 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Fornisce inoltre chiarimenti su iscrizione alla gestione separata, soggetti non residenti, compensi anticipati, professionisti iscritti a casse con contributo fisso e collaborazioni presso scuole private, oltre a correggere alcuni refusi formali della circolare n. 112.
Chiarimenti sul contributo del 10% alla gestione separata INPS per collaborazioni e professionisti
Chiarimenti sul contributo del 10% alla gestione separata INPS
La circolare interviene in materia di contributo del 10% previsto dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, confermando le istruzioni già fornite con la circolare n. 112 del 25 maggio 1996. Il documento prende atto della pubblicazione del D.L. 27 maggio 1996 n. 295, che riproduce l’art. 4 del D.L. n. 166 del 28 marzo 1996, decaduto per mancata conversione, e ribadisce alcune scadenze e precisazioni operative per collaboratori, professionisti e Sedi INPS.
Conferma delle istruzioni e scadenza del primo versamento
Viene confermato quanto già indicato nella circolare n. 112, in particolare con riguardo ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per tali soggetti, il primo versamento contributivo relativo ai mesi di aprile e maggio 1996 deve essere effettuato entro il 20 giugno 1996.
Obbligo di iscrizione e soggetti interessati
La circolare chiarisce che, in assenza di compenso per l’attività svolta, non sussiste obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, poiché non è dovuto alcun contributo. Per i soggetti non residenti in Italia, cittadini italiani o stranieri, l’obbligo di versamento sussiste se essi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.
Compensi anticipati nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Un punto centrale riguarda i compensi corrisposti anticipatamente a collaboratori coordinati e continuativi, normalmente riferiti all’intero anno. Per il 1996, tali somme devono essere assoggettate a contribuzione solo per la quota riferita al periodo successivo all’inizio dell’obbligo assicurativo, che la circolare colloca nel 1 aprile 1996 o nel 30 giugno 1996 secondo i casi richiamati nel testo. Il versamento deve essere eseguito dal committente entro il giorno 20 del mese successivo a quello dell’erogazione del compenso oppure a quello di insorgenza dell’obbligo assicurativo. A titolo esemplificativo, se il compenso è corrisposto nel mese di maggio 1996 e il soggetto è un assicurato o pensionato-lavoratore per il quale l’obbligo decorre dal 30 giugno 1996, la contribuzione si applica alla sola parte riferita dal 30 giugno 1996 in poi e il pagamento va effettuato entro il 20 agosto 1996. Per gli anni successivi, l’emolumento si considera riferito all’intero anno, salvo interruzione del rapporto prima della fine dell’anno.
Professionisti iscritti a casse professionali
La circolare ribadisce che il professionista è tenuto al contributo alla gestione separata solo per i redditi professionali non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Viene però precisato che il versamento alla cassa professionale di un contributo forfettario fisso, non direttamente proporzionale al reddito, esclude il contributo del 10% alla gestione separata INPS solo se, in relazione a tale versamento, è prevista l’erogazione di un trattamento pensionistico. Se invece il contributo fisso è versato a titolo di solidarietà e non comporta valorizzazione del periodo ai fini pensionistici presso la cassa, il reddito resta soggetto a contribuzione INPS, ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo stabilita dal D.L. n. 166/1996.
Collaborazioni presso scuole private
Viene inoltre chiarito che i rapporti tra scuole private e insegnanti possono rientrare tra le collaborazioni coordinate e continuative solo quando non siano qualificabili come lavoro subordinato. La circolare richiama, a supporto, precedenti indirizzi amministrativi del 1987, 1989 e 1990, che individuano gli elementi utili a escludere la subordinazione, come l’assenza di orario prestabilito, la determinazione del compenso in relazione alla professionalità e la libertà nelle modalità tecniche di insegnamento.
Correzioni formali alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996
Infine, la circolare indica alcune correzioni formali alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996:
- a pagina 8 va letto "Le attivita' di cui all'art 5, comma 3";
- a pagina 10 va letto "Nel corso del quinquennio sopra indicato";
- a pagina 14 va letto "30 aprile 1996";
- a pagina 38 va letto "31 luglio 1996".
Il documento si chiude con il richiamo agli allegati, in particolare al messaggio del 1987 relativo ai docenti di istituti privati di istruzione, utilizzato come riferimento interpretativo per la qualificazione dei rapporti di collaborazione.
Punti principali
Conferma delle istruzioni e primo versamento
Si confermano integralmente le istruzioni già fornite con la circolare n. 112 del 25 maggio 1996, poiché l’art. 4 del D.L. 27 maggio 1996 n. 295 riproduce le norme dell’art. 4 del D.L. n. 166 del 28 marzo 1996, decaduto per mancata conversione. Viene ribadito che, per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il primo versamento contributivo relativo ai mesi di aprile e maggio 1996 deve essere effettuato entro il 20 giugno 1996.
Obbligo di iscrizione per attività gratuite
Se l’attività svolta è gratuita e non è previsto alcun compenso, il soggetto interessato non è tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS, in quanto non vi sarà comunque alcun contributo da versare.
Soggetti non residenti in Italia
I soggetti non residenti in Italia, siano essi cittadini italiani o stranieri, sono tenuti al versamento del contributo se sono obbligati alla presentazione in Italia della dichiarazione dei redditi.
Compensi anticipati nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Per compensi riferiti all’intero anno ma corrisposti anticipatamente, anche prima dell’inizio dell’obbligo assicurativo, il reddito del 1996 va assoggettato a contribuzione solo per la quota riferibile al periodo successivo alla decorrenza dell’obbligo. Il versamento va effettuato dal committente entro il giorno 20 del mese successivo all’erogazione del compenso o all’insorgenza dell’obbligo assicurativo. È richiamato l’esempio del compenso pagato a maggio 1996 per un soggetto con obbligo decorrente dal 30 giugno 1996, per il quale il pagamento va eseguito entro il 20 agosto 1996. Per gli anni successivi, l’emolumento si riferisce in linea generale all’intero anno, salvo interruzione del rapporto prima della fine dell’anno.
Professionisti iscritti a casse professionali con contributo fisso
Il professionista è tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata sui redditi professionali non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria. Tuttavia, se alla cassa professionale è versato un contributo forfettario di importo fisso, non direttamente proporzionale al reddito, e tale contributo dà diritto all’erogazione di un trattamento pensionistico, ciò integra le condizioni per escludere il contributo del 10% alla gestione separata INPS. Se invece il contributo fisso è versato a titolo di solidarietà e non comporta valorizzazione pensionistica presso la cassa, il reddito resta soggetto a contribuzione INPS, ferme restando le disposizioni del D.L. n. 166/1996 sulla decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Collaborazioni presso scuole private
I rapporti tra scuole private e insegnanti possono rientrare tra le collaborazioni coordinate e continuative solo se non devono essere qualificati come lavoro subordinato secondo la normativa vigente. La circolare richiama in proposito il messaggio n. 10015 dell’8 ottobre 1987 e le circolari n. 179 dell’8 agosto 1989 e n. 74 del 23 marzo 1990.
Correzioni formali alla circolare n. 112 del 25 maggio 1996
Sono indicate quattro correzioni di mero errore materiale alla circolare n. 112: alla pagina 8 va letto "Le attivita' di cui all'art 5, comma 3"; alla pagina 10 va letto "Nel corso del quinquennio sopra indicato"; alla pagina 14 va letto "30 aprile 1996"; alla pagina 38 va letto "31 luglio 1996".
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