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Circolare

Circolare numero 122 del 12-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento, a decorrere dal 1 gennaio 1996, delle retribuzioni minime mensili su cui calcolare il contributo IVS dovuto al Fondo Volo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 480/1988, con importi distinti per qualifica e aggiornati in base agli indici ISTAT del costo della vita. Le aziende devono applicare i nuovi minimali sui contributi relativi al trimestre aprile/giugno 1996, con scadenza di denuncia e versamento al 20 luglio 1996. Per il periodo 1 gennaio-31 marzo 1996 è prevista la regolarizzazione tramite DM10/2 di giugno, senza oneri accessori, utilizzando il codice X312 e indicando le differenze contributive e la relativa differenza di retribuzione imponibile.

Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo dal 1 gennaio 1996

Adeguamento dei minimali retributivi mensili per il Fondo Volo

La circolare aggiorna, con decorrenza 1 gennaio 1996, le retribuzioni minime mensili su cui calcolare il contributo IVS dovuto alla gestione del Fondo Volo, in applicazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480. L’adeguamento tiene conto delle variazioni dell’indice del costo della vita rilevate dall’ISTAT ed è accompagnato da istruzioni operative per l’allineamento contributivo delle aziende interessate.

Ambito di applicazione e decorrenza

I nuovi minimali si applicano ai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al trimestre aprile/giugno 1996. La denuncia e il versamento di tali contributi scadono il 20 luglio 1996.

Per il periodo precedente, dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1996, è richiesta una regolarizzazione delle differenze contributive maturate, calcolate sulla base dell’aliquota vigente nel periodo di riferimento.

Regolarizzazione del pregresso

La circolare prevede che le differenze per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1996 siano versate con la denuncia DM10/2 del mese di giugno, da presentare entro il 20 luglio 1996.

La regolarizzazione non comporta oneri accessori, poiché è effettuata con la prima scadenza contributiva utile successiva all’emanazione della circolare. Rimane fermo che eventuali regolarizzazioni successive saranno soggette alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Modalità operative per il DM10/2

I datori di lavoro devono:

  • calcolare l’importo delle differenze contributive dovute per tutti i lavoratori interessati nei mesi da gennaio a marzo 1996;
  • esporre tali importi in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2;
  • utilizzare il codice "X312", preceduto dalla dicitura "diff. contr. min.";
  • indicare nella casella corrispondente l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile.

Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Minimali retributivi mensili per qualifica

L’allegato alla circolare riporta i minimali mensili vigenti dal 1 gennaio 1996 per le seguenti qualifiche:

  • Pilota, codice E: lire 6.079.446;
  • Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo, codice F: lire 2.769.584;
  • Tecnico di volo, codice H: lire 3.443.414;
  • Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo, codice L: lire 2.066.176;
  • Assistente di volo, codice N: lire 2.295.902;
  • Pilota collaudatore, codice G: lire 4.440.995;
  • Tecnico di volo per i collaudi, codice M: lire 2.352.308.

Comunicazione alle aziende interessate

Le S.A.P. destinatarie della circolare devono portare a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni contenute nel provvedimento in tempo utile per la presentazione del DM10 relativo al mese di giugno 1996.

Punti principali

Aggiornamento dei minimali retributivi

Dal 1 gennaio 1996 le retribuzioni minime mensili per il calcolo del contributo dovuto alla gestione del Fondo di previdenza indicato sono aggiornate in base alle variazioni dell’indice del costo della vita ISTAT, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 31 ottobre 1988, n. 480.

Decorrenza dell’applicazione dei nuovi importi

I nuovi minimali devono essere applicati ai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al trimestre aprile/giugno 1996, con termine di denuncia e versamento fissato al 20 luglio 1996.

Regolarizzazione del periodo gennaio-marzo 1996

Per il periodo pregresso dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1996, le aziende devono versare le differenze contributive con la denuncia DM10/2 del mese di giugno, da presentare entro il 20 luglio 1996. La regolarizzazione avviene senza aggravio di oneri accessori, perché considerata effettuata alla prima scadenza contributiva utile successiva alla circolare.

Modalità di compilazione del DM10/2

I datori di lavoro devono calcolare le differenze contributive dovute per tutti i lavoratori interessati nei mesi da gennaio a marzo 1996 e indicarle in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2, usando il codice "X312" preceduto dalla dizione "diff. contr. min.". Nella corrispondente casella va indicato l’ammontare complessivo delle differenze di retribuzione imponibile. Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Successive regolarizzazioni

Eventuali regolarizzazioni successive ricadranno nella disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.

Importi dei minimali per qualifica

L’allegato riporta le retribuzioni minime mensili in vigore dal 1 gennaio 1996 per le principali qualifiche del Fondo Volo: Pilota (codice E) 6.079.446; Pilota in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi 12 mesi di iscrizione al Fondo (codice F) 2.769.584; Tecnico di volo (codice H) 3.443.414; Tecnico di volo in addestramento non ancora membro effettivo di equipaggio, limitatamente ai primi dodici mesi di iscrizione al Fondo (codice L) 2.066.176; Assistente di volo (codice N) 2.295.902; Pilota collaudatore (codice G) 4.440.995; Tecnico di volo per i collaudi (codice M) 2.352.308.

Testo integrale

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