Circolare numero 20 del 12-06-1996 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il D.L. 28.3.1996 n. 166 è stato reiterato con modificazioni dal D.L. 27.5.1996 n. 295, recante norme in materia previdenziale. Vengono confermati gli indirizzi già forniti e sono illustrate le novità: proroga al 30 giugno 1996 del termine per presentare la domanda di condono, nuova articolazione delle rate di pagamento in funzione dell’importo del debito, disciplina degli interessi sulle rate successive alla prima e chiarimenti sulla validità dei versamenti tardivi per alcune pregresse regolarizzazioni. La circolare precisa anche l’ambito della convalida del condono parziale e l’esclusione delle domande relative allo specifico condono per le imprese dello spettacolo. In chiusura è richiamato il testo di domanda da presentare con l’indicazione delle posizioni contributive e della rateazione prescelta.
Reiterazione del condono previdenziale con nuove scadenze e rateazioni ex D.L. 295/1996
Condono previdenziale ex D.L. 295/1996
La circolare aggiorna le istruzioni sul condono previdenziale a seguito della reiterazione del D.L. 28 marzo 1996 n. 166 ad opera del D.L. 27 maggio 1996 n. 295, recante "Norme in materia previdenziale". Il documento conferma l’impianto già delineato con la circolare n. 17 del 6.5.96 e si concentra sulle nuove scadenze, sulle modalità di rateazione e su alcuni chiarimenti applicativi.
Proroga del termine per la domanda
Il termine per presentare la domanda di condono è differito al 30 giugno 1996; poiché il 30 giugno cade di domenica, il termine è spostato al 1° luglio 1996. La circolare distingue tra:
- soggetti di nuova iscrizione, per i quali la sanatoria può riguardare i periodi contributivi non prescritti e anteriori alla denuncia, che può coincidere con il termine ultimo;
- soggetti già iscritti, per i quali resta ferma la possibilità di regolarizzare i periodi contributivi non prescritti maturati fino al 31 dicembre 1995.
Rateazione del debito
In conseguenza del rinvio del termine di presentazione, vengono rideterminate le rate per il pagamento del debito condonato, secondo l’ammontare della partita debitoria:
- fino a 1 miliardo di lire: 4 rate di uguale importo, con scadenze 30.6.96, 31.7.96, 30.9.96 e 30.11.96;
- oltre 1 miliardo e fino a 5 miliardi: 7 rate, con scadenze 30.6.96, 31.7.96, 30.9.96, 30.11.96, 31.1.97, 31.3.97 e 31.5.97;
- oltre 5 miliardi e fino a 20 miliardi: 9 rate, con scadenze 30.6.96, 31.7.96, 30.9.96, 30.11.96, 31.1.97, 31.3.97, 31.5.97, 31.7.97 e 30.9.97;
- oltre 20 miliardi: 14 rate, con scadenze dalla prima al 30.6.96 fino alla quattordicesima al 31.7.98.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento.
Versamenti tardivi e convalida del condono parziale
Per alcune regolarizzazioni contributive effettuate in base a specifiche disposizioni normative richiamate espressamente dalla circolare, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima sono ritenuti validi anche se risultano omesse talune rate, purché gli interessati versino o abbiano già versato entro il 30 giugno 1996 gli interessi all’8% annuo, secondo le modalità stabilite dagli enti impositori.
La convalida del condono parziale prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 295/1996 si applica soltanto alle domande presentate ai sensi delle norme tassativamente elencate. Ne sono quindi escluse le domande relative al condono specifico per le imprese dello spettacolo, che prevedevano anche la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione liberatoria ENPALS.
Stralcio dei crediti di importo modesto
L’art. 3, comma 6, stabilisce l’estinzione dei crediti non superiori a 50.000 lire per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, purché in essere alla data del 30 marzo 1996. I crediti si estinguono con gli accessori di legge e le eventuali sanzioni e non se ne procede alla riscossione.
Domande e adempimenti
Per la presentazione delle domande di condono e per i relativi adempimenti delle imprese, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 17 del 6.5.96. È inoltre riportato un fac-simile di domanda di regolarizzazione del debito, nel quale l’impresa deve indicare le posizioni contributive interessate, i periodi oggetto di sanatoria, gli importi dovuti, l’eventuale debito per interessi di differimento e la rateazione prescelta, dichiarando altresì di aver già presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Reiterazione del decreto e conferma delle istruzioni precedenti
Il D.L. 28 marzo 1996 n. 166 è stato reiterato con modificazioni dal D.L. 27 maggio 1996 n. 295, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 1996 ed entrato in vigore il 29 maggio 1996. Restano confermate le direttive impartite con la precedente circolare n. 17 del 6.5.96, salvo le novità introdotte dal nuovo decreto.
Proroga del termine per la domanda di condono
Il termine per presentare la domanda di condono è differito al 30 giugno 1996; poiché tale data cade di domenica, il termine è spostato al 1° luglio 1996. Per i soggetti di nuova iscrizione la sanatoria può riguardare i periodi contributivi non prescritti e anteriori alla denuncia, che può coincidere con il termine finale. Per i soggetti già iscritti resta invece ferma la possibilità di regolarizzare i periodi non prescritti maturati fino al 31 dicembre 1995.
Rateazione del debito e scadenze
In conseguenza del differimento del termine di domanda, vengono ridefinite le scadenze delle rate. Le partite debitorie fino a 1 miliardo di lire possono essere pagate in 4 rate; quelle superiori a 1 miliardo e fino a 5 miliardi in 7 rate; quelle superiori a 5 miliardi e fino a 20 miliardi in 9 rate; quelle superiori a 20 miliardi in 14 rate. Le scadenze sono indicate puntualmente per ciascun piano, con prima rata entro il 30.6.96 e successive scadenze fino al 31.7.98 per il piano più lungo.
Interessi sulle rate successive alla prima
Tutte le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento.
Validità dei versamenti tardivi per pregresse regolarizzazioni
Per le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi di una serie di specifiche norme richiamate dalla circolare, i versamenti tardivi delle rate successive alla prima sono considerati validi anche se alcune rate siano state omesse, purché gli interessati abbiano già versato o versino entro il 30 giugno 1996, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, gli interessi all’8% annuo commisurati al ritardo.
Ambito della convalida del condono parziale
La convalida del condono parziale prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 295/96 si applica soltanto alle domande di regolarizzazione presentate ai sensi delle leggi e dei decreti legge espressamente elencati. Non riguarda quindi le domande di sanatoria relative allo specifico condono per le imprese dello spettacolo, che prevedevano anche la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione liberatoria ENPALS.
Stralcio dei crediti di modesto importo
L’art. 3, comma 6, dispone l’estinzione dei crediti di importo non superiore a 50.000 lire per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, se esistenti alla data del 30 marzo 1996. Tali crediti si estinguono insieme agli accessori di legge e alle eventuali sanzioni e non si procede alla loro riscossione.
Domanda di regolarizzazione e allegato
Per modalità di presentazione delle domande di condono e per gli adempimenti delle imprese, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 17 del 6.5.96. È inoltre riportato il fac-simile della domanda di regolarizzazione del debito, con indicazione dei dati dell’impresa, delle posizioni ENPALS/INPS/INAIL, dei periodi oggetto di sanatoria, degli importi dovuti e della rateazione scelta, nonché la dichiarazione di avvenuta presentazione delle denunce contributive.
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