Circolare numero 125 del 13-6-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini della classificazione previdenziale, le attività agrituristiche vanno ricondotte al settore agricolo se sussiste un collegamento organizzativo e funzionale con l’attività agricola principale. La legge n. 730/1985 è richiamata come legge-quadro, con ampio rinvio alla disciplina regionale e locale, che deve essere verificata in sede di accertamento. L’impiego di lavoratori dipendenti non esclude di per sé l’inquadramento agricolo dell’attività.
Inquadramento previdenziale delle attività agrituristiche
Inquadramento previdenziale delle attività agrituristiche
La circolare interviene per chiarire i criteri di classificazione previdenziale e assistenziale delle aziende agrituristiche, a fronte del contenzioso generato dall’applicazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730. L’obiettivo è stabilire quando tali attività debbano essere inquadrate nel settore agricolo anziché nel terziario, con particolare riguardo alle attività alberghiere e di ristorazione.
Natura della legge n. 730/1985
La legge n. 730/1985 è descritta come norma di principio e legge-quadro in materia di agriturismo. Essa non esaurisce la disciplina del settore, ma fissa alcuni criteri fondamentali: individua i soggetti titolati a esercitare l’attività, le strutture impiegabili e il rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola in senso proprio.
La circolare evidenzia inoltre che la legge richiama espressamente, già all’art. 1, l’esigenza di armonizzare gli indirizzi comunitari, il piano nazionale e quelli regionali, nell’ottica dello sviluppo e del riequilibrio del territorio agricolo, dell’integrazione dei redditi aziendali e della valorizzazione dell’ambiente rurale.
Ruolo della normativa regionale
Ampio spazio è riservato dalla legge alla potestà normativa delle Regioni, in particolare a partire dall’art. 3. La disciplina regionale è quindi decisiva per definire in concreto le condizioni di esercizio dell’agriturismo e per adattare i principi generali alle realtà territoriali. In sede di contenzioso, la circolare segnala che spesso viene opposta proprio la normativa regionale, che l’Istituto deve considerare negli accertamenti.
Criterio distintivo per l’inquadramento
La disposizione operativa principale indica che, ai fini dell’inquadramento previdenziale, l’elemento dirimente è l’esistenza di un collegamento organizzativo e funzionale con l’attività agricola principale, ossia:
- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento del bestiame.
Se questo nesso sussiste, l’attività agrituristica può essere qualificata come agricola, in quanto finalizzata ad aumentare la redditività dell’azienda agricola e, più in generale, a promuovere e valorizzare l’agricoltura. La circolare precisa che tale impostazione è coerente anche con l’orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Modalità di verifica e accertamento
Nelle attività di accertamento, che ove possibile dovrebbero essere svolte congiuntamente ai competenti Ispettorati del lavoro, l’Istituto non deve limitarsi a una valutazione formale. Deve invece verificare la concreta rispondenza dell’organismo economico ai requisiti previsti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa degli enti locali.
L’indagine, quindi, deve concentrarsi sulla struttura e sulla funzionalità dell’impresa rispetto all’attività agricola principale, in coerenza con la disciplina di settore.
Irrilevanza della sola presenza di lavoratori dipendenti
La circolare chiarisce infine che il fatto che il datore di lavoro assuma lavoratori dipendenti non è di per sé rilevante ai fini dell’attribuzione dell’attività agrituristica al settore agricolo. La qualificazione previdenziale non può dunque essere esclusa sulla sola base dell’impiego di manodopera subordinata, dovendo restare centrale la verifica del collegamento con l’attività agricola e del rispetto dei requisiti normativi applicabili.
Punti principali
Funzione della legge n. 730/1985
La legge 5 dicembre 1985, n. 730 è qualificata come norma di principio e legge-quadro sull’agriturismo. Essa fissa i principi fondamentali relativi ai soggetti legittimati, alle strutture utilizzabili e al rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola, demandando alle Regioni un ampio spazio di disciplina attuativa.
Criterio per l’inquadramento previdenziale
Ai fini dell’inquadramento previdenziale, l’Istituto deve verificare l’esistenza di un collegamento organizzativo e funzionale con l’attività agricola principale, cioè coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento del bestiame. Se tale collegamento sussiste, l’attività agrituristica può essere considerata agricola perché diretta ad aumentare la redditività dell’azienda agricola e a valorizzare l’agricoltura.
Rilevanza della disciplina regionale e locale
Gli accertamenti devono tenere conto delle norme regionali e della disciplina amministrativa degli enti locali, verificando la rispondenza dell’organismo economico ai requisiti da esse stabiliti. La circolare sottolinea che la legislazione regionale non può essere trascurata nella valutazione delle aziende agrituristiche.
Modalità di accertamento
Le verifiche, ove possibile, dovrebbero essere svolte di concerto con i competenti Ispettorati del lavoro. L’accertamento deve concentrarsi sui requisiti sostanziali dell’attività agrituristica e sulla sua connessione con l’impresa agricola, più che sulle sole modalità operative adottate dal datore di lavoro.
Utilizzo di lavoro dipendente
La presenza o l’assunzione di lavoratori dipendenti non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l’attività agrituristica dal settore agricolo. Tale circostanza non rileva ai fini dell’attribuzione dell’attività al settore agricolo di appartenenza.
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