Sentenza del 26/11/2015 n. 6255 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Documentazione non esibita in 1° Grado - Produzione in Appello - Legittimità.Riscossione - Irreperibilità del destinatario - Notifica per affissione - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'ammissibilità della produzione in appello della cartella di pagamento, non esibita nel primo grado di giudizio, e, dall'altro, la validità della notificazione eseguita mediante deposito dell'atto presso il Comune e affissione all'albo, poiché la società risultava sconosciuta presso l'indirizzo della sede legale indicato nel certificato camerale. La società sosteneva che la produzione tardiva integrasse una nuova eccezione e che la notifica fosse irregolare.
La decisione
La produzione in appello della cartella è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Essa costituisce una mera attività difensiva volta a dimostrare l'avvenuta notifica e non una nuova eccezione in senso stretto vietata dall'art. 57 del medesimo decreto. È stata inoltre ritenuta legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e), del d.P.R. 600/1973, mediante il richiamo all'art. 140 c.p.c., poiché il notificatore aveva verificato, anche sulla base delle dichiarazioni del portiere, che la società era sconosciuta presso l'indirizzo della sede legale risultante dai registri ufficiali. Il ricorso della società è stato quindi respinto.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se la loro produzione non è avvenuta o non è stata ritenuta rituale in primo grado.
Art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso stretto; non impedisce la produzione in appello di documenti destinati a sostenere una mera difesa, come la prova dell'avvenuta notifica della cartella.
Art. 60, comma 1, lettera e), d.P.R. 600/1973
Per le notifiche degli atti tributari richiama le modalità previste dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità o di mancata reperibilità del destinatario presso l'indirizzo risultante.
Art. 140 c.p.c.
Quando il destinatario è irreperibile o non può essere raggiunto presso il luogo previsto, la notifica può perfezionarsi mediante deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell'avviso all'albo e gli ulteriori adempimenti prescritti dalla norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti già esistenti e destinati a provare una difesa, come la regolare notifica di una cartella, è generalmente ammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
- La produzione tardiva di un documento non equivale automaticamente alla proposizione di una nuova eccezione: occorre distinguere tra eccezioni in senso stretto e semplici argomentazioni o prove a sostegno delle difese già svolte.
- Per le società, l'indirizzo della sede legale risultante dai registri ufficiali assume particolare rilievo ai fini della notifica. Se il destinatario risulta sconosciuto a quell'indirizzo, la notifica mediante deposito presso il Comune e affissione all'albo può essere valida, purché siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.
- La contestazione della notifica non è sufficiente, da sola, a rendere invalida la procedura: è decisivo verificare le risultanze della relata di notifica e la corretta applicazione della procedura prevista per l'irreperibilità.
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