Cassazione Penale, Sentenza n. 29938/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era accusata del reato di rifiuto di atti d'ufficio (artt. 81, comma finale; 328, primo comma c.p.) per avere, dopo la nomina a consulente tecnico d'ufficio dal Tribunale di Patti (incarico conferito nel 2002), omesso per lungo tempo (dal 15/07/2013 al 24/06/2016) di depositare l'elaborato peritale e di restituire fascicoli processuali, nonostante numerosi rinvii dell'udienza, richiami e solleciti formali e la acquisizione dei fascicoli da parte dei Carabinieri presso la sua residenza. In Cassazione la difesa ha impugnato sostenendo, da un lato, che il ritardo non rivestiva carattere di indifferibilità essendo l'incarico assegnato quattordici anni prima (il reato sarebbe istantaneo e si sarebbe consumato al primo sollecito del 2004) e, dall'altro, che doveva applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per la natura episodica della condotta, l'assenza di interesse privato e l'incensuratezza della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando gli esiti del giudizio di merito che avevano ritenuto integrato il reato per la prolungata e ingiustificata inerzia dell'imputata, la piena conoscenza dei reiterati solleciti da parte dell'Autorità giudiziaria e l'assenza di giustificazioni che spiegassero il mancato deposito dell'elaborato e la mancata restituzione dei fascicoli, con conseguente paralisi processuale e denegata giustizia per le parti civili. In precedenza la ricorrente era stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno; la Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 328 cod. pen.
La norma sul rifiuto di atti d'ufficio è stata interpretata comprensiva anche di omissioni prolungate: l'inerzia omissiva che prolunghi l'adempimento oltre termini ragionevoli può costituire un rifiuto implicito dell'atto dovuto.
art. 81 cod. pen.
comma finale (concernente la continuazione)
La continuazione del reato è stata richiamata per spiegare che il rifiuto, pur essendo reato istantaneo, può configurarsi in forma continuata quando la mancata azione perdura nonostante ripetuti solleciti.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa dal giudice, in ragione della gravità e della durata della condotta omissiva e degli effetti rilevanti (paralisi del processo civile): la tenuità non si applica a comportamenti prolungati e lesivi in modo significativo degli interessi tutelati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6: Nolè, Cambria, Villani)
Sez. 6, n. 10051/2012 (Nolè); Sez. 6, n. 47531/2012 (Cambria); Sez. 6, n. 1657/2019 (Villani)
Principi richiamati: il rifiuto di atti d'ufficio può realizzarsi per inerzia omissiva; l'indifferibilità dell'atto va valutata in funzione dello scopo e degli effetti concreti; il reato istantaneo può assumere forma continuata se persistono solleciti rimasti inefficaci e gli effetti negativi proseguono.
Massime di principio
- Il rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) può derivare non solo da un atto di diniego formale ma anche da un'inerzia prolungata: ripetuti e ineffectuosi solleciti da parte dell'Autorità giudiziaria rendono plausibile la configurazione del reato.
- Sebbene il reato sia di regola istantaneo, la mancata esecuzione dell'atto può assumere rilevanza continuata quando la condotta omissiva persista nonostante solleciti formali e ne derivino effetti lesivi prolungati sui diritti delle parti (es. paralisi processuale).
- L'indifferibilità dell'atto non richiede sempre un termine di legge esplicito: va valutata in concreto in relazione allo scopo dell'atto e al rischio di pregiudizio per gli interessi tutelati; pertanto, anche termini meramente 'ordinatori' possono assumere valore vincolante se la loro violazione determina un significativo aumento del rischio per gli interessi protetti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta è prolungata, ingiustificata e ha prodotto effetti gravi; la semplice assenza di precedenti penali o di un interesse personale non è sufficiente a qualificare il fatto come di lieve entità.
- In situazioni simili, la miglior difesa consiste nel documentare tempestivamente ogni difficoltà oggettiva (cause di forza maggiore, impedimenti documentati), nel rispondere ai solleciti giudiziari e, se necessario, chiedere la revoca dell'incarico o segnalare la propria impossibilità a eseguire l'incarico per evitare che l'inerzia si traduca in responsabilità penale.
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