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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00052/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito vantato dall’ente riscossore a titolo di contributo dovuto per il finanziamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2019 e 2020, calcolato sulla base del bilancio 2017 e della dichiarazione IRAP 2018. La società era stata dichiarata fallita nel settembre 2018 e non era stato disposto l’esercizio provvisorio. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto ritenendo, da un lato, non provata la debenza del contributo per mancata produzione delle delibere annuali AGCM e mancata prova del superamento della soglia di ricavi, dall’altro, che il fallimento non fosse tenuto a versare il contributo perché non aveva proseguito l’attività d’impresa. Il tribunale ha anche condannato l’opponente ex art. 96, comma 1, c.p.c. per responsabilità aggravata. In cassazione l’ente ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le delibere AGCM erano atti pubblici conoscibili e che i presupposti del contributo erano pacifici, oltre a censurare il mancato ordine di integrazione probatoria; 2) violazione dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, l. 287/1990, sostenendo che il contributo non fosse dovuto dalla procedura concorsuale se l’attività non proseguiva; 3) violazione dell’art. 96, comma 1, c.p.c. per insussistenza di mala fede o colpa grave e per difetto di prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, nella sostanza, il primo motivo quanto alla contestazione dei presupposti del credito, perché la curatela aveva effettivamente contestato la soggezione del fallimento all’art. 10, comma 7-ter, l. 287/1990 e la prova dei presupposti restava a carico del creditore; ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza relativa all’omesso ordine di integrazione probatoria, sia perché non risultava una specifica istanza, sia perché l’ordine di esibizione ha natura residuale e discrezionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta da una seconda ratio autonoma non scalfita. Tuttavia, in funzione nomofilattica e ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., la Corte ha corretto la motivazione del decreto sul punto del contributo AGCM, affermando che il contributo ha natura di prestazione imposta tributaria, che il presupposto si verifica con il raggiungimento, da parte dell’impresa, della soglia di ricavi nell’anno di esercizio, e che l’obbligazione è concorsuale se il presupposto si è verificato prima del fallimento, anche se l’esigibilità è differita all’approvazione del bilancio e alla determinazione dell’importo da parte dell’Autorità. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché l’accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. è valutazione di merito sindacabile solo nei limiti della motivazione. Le spese sono state compensate per la natura e la difficoltà delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei presupposti di fatto del credito incombe sul creditore che lo insinua al passivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non accolto.

  • art. 115 c.p.c.

    La regola di non contestazione non opera quando la controparte abbia specificamente contestato i presupposti fattuali del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 10, comma 7-ter, l. 287/1990

    Il contributo per il finanziamento dell’AGCM ha natura di prestazione imposta tributaria; il presupposto è il raggiungimento della soglia di ricavi da parte dell’impresa nell’anno di esercizio.

  • art. 10, comma 7-quater, l. 287/1990

    L’approvazione del bilancio e la determinazione annuale dell’Autorità attengono all’esigibilità e alla quantificazione del contributo, non al suo presupposto.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    La responsabilità aggravata può essere accertata dal giudice di merito con valutazione discrezionale, se sorretta da motivazione adeguata, anche mediante liquidazione equitativa del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione dei vizi processuali e della violazione di norme sul processo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo resta comunque sorretto da altra ratio non censurata.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, quale la particolare difficoltà delle questioni trattate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 185-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione a una proposta conciliativa formulata dal giudice, non accolta dalla parte opponente.

Massime di principio

  • Il credito per il contributo dovuto al finanziamento dell’Autorità antitrust ha natura di prestazione imposta tributaria: sorge quando, nell’anno di esercizio, l’impresa realizza il presupposto economico previsto dalla legge, mentre la successiva determinazione annuale dell’importo incide solo sull’esigibilità e quantificazione.
  • Se il presupposto del tributo si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, il relativo credito è concorsuale e può essere insinuato al passivo, anche se il pagamento sia differito a un momento successivo.
  • La prova dei presupposti di ammissione al passivo grava sul creditore opponente; la mera pubblicità o conoscibilità dell’atto amministrativo non esonera dalla dimostrazione dei fatti costitutivi del credito quando essi siano specificamente contestati.
  • La regola di non contestazione non opera se la parte resistente contesta espressamente uno dei fatti costitutivi del credito; in tal caso non può ritenersi pacifica la soggezione del debitore alla disciplina invocata.
  • L’ordine di esibizione o integrazione probatoria ha natura residuale e discrezionale, ed è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia violato i criteri legali o abbia omesso di considerare una specifica istanza di parte.
  • La valutazione della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica; il danno può essere liquidato in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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