Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4158/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva confermato la condanna per detenzione con finalità di cessione di 14 involucri di cocaina (pena: 1 anno di reclusione e euro 1.200 di multa). Il ricorrente contestava in particolare il riconoscimento della recidiva: si dolava del difetto di motivazione poichè non sarebbe stata valutata la natura dei precedenti reati e la distanza temporale degli stessi rispetto al fatto nuovo, necessari per accertare un effettivo accrescimento della pericolosità e della capacità criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di idonea analisi critica rispetto al provvedimento impugnato, osservando che la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto sussistente la recidiva sulla base della persistenza/ingravescenza della capacità criminale e della serialità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata annullata né modificata la decisione di merito confermata (condanna di primo grado confermata in appello).

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, salve le ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Principio secondo cui la sanzione pecuniaria per inammissibilità non si applica se è accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale assenza non sussistesse.

  • Cass. Sez. II, n. 19577 del 19.3.2008 (Buccheri, Rv.240404)

    Affermato che la recidiva facoltativa richiede l'effettiva idoneità dei fatti precedenti a manifestare una maggiore colpevolezza o pericolosità dell'autore del reato; non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali.

  • Cass. Sez. U, n. 57038 del 27.5.2010 (P.G., Calibè, Rv.247838)

    Il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, utilizzando parametri individualizzanti significativi della personalità del reo e del grado di colpevolezza, oltre il mero riscontro formale dei precedenti.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo il riconoscimento della recidiva è necessario contestare specificamente la valutazione della corte, dimostrando che i precedenti non indicano un'accresciuta pericolosità: occorre analizzare natura dei reati precedenti, distanza temporale, modalità e contesto di commissione.
  • La Corte valuta la recidiva sulla base di elementi concreti di perseveranza o ingravescenza della capacità criminale; censure generiche o ripetitive sono spesso rilevate come manifestamente infondate e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Il giudice di merito deve motivare l'aumento per recidiva con parametri individuali che attestino maggiore riprovevolezza o pericolosità dell'imputato; per il ricorrente è utile mostrare l'assenza di tali parametri o un'erronea valutazione degli stessi.
  • Presentare in Cassazione argomentazioni nuove e non meramente reiterative di quelle già esaminate dalle corti inferiori aumenta le probabilità di ammissibilità; le ragioni già valutate e rigettate dalla corte distrettuale difficilmente saranno riammesse senza nuovi elementi.
  • Il rischio procedurale: un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Prima di proporre ricorso è consigliabile una valutazione tecnica della motivazione delle decisioni di merito per individuare profili di illogicità, contraddittorietà o omissione che siano concreti e non solo generici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.