Cassazione Civile, Ordinanza n. 30703/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite pendente, regolarmente e integralmente perfezionata dalla contribuente, e ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata pronuncia nel merito sul motivo di ricorso relativo al termine di accertamento raddoppiato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, confermando la CTP di Lodi, aveva annullato avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2003 e 2004 emessi nei confronti della società contribuente. Il motivo del ricorso atteneva alla ritenuta inapplicabilità del termine di decadenza raddoppiato previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; la domanda è stata accompagnata dall'adempimento integrale della procedura agevolata, come documentato in atti.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come parametro della controversia sull'ammissibilità temporale degli avvisi IVA, senza che la Corte ne esamini nel merito l'applicazione a causa dell'estinzione del processo
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
norma sulla definizione delle liti pendenti, la cui valida e integrale attivazione ha determinato l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando la lite tributaria pendente venga validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e l'adempimento risulti integralmente perfezionato, il giudizio di cassazione si estingue senza esame del merito.
- L'intervenuta definizione agevolata della controversia rende superflua la decisione sui motivi di ricorso, compresi quelli relativi ai termini di decadenza dell'accertamento.
- In caso di estinzione del processo per definizione della lite pendente, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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