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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19085/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di un dirigente medico, di differenze retributive per indennità di pronta disponibilità. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo che la precedente contrattazione integrativa aziendale del 1999, che aveva elevato l'importo dell'indennità, fosse caducata con l'entrata in vigore del CCNL 3 novembre 2005, il quale aveva disapplicato la disciplina del CCNL 1996 su cui quell'accordo si fondava. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 51 CCNL dirigenza medica, sostenendo che l'accordo decentrato del 1999 non fosse superato dalla contrattazione nazionale successiva; (2) violazione degli artt. 1312, 1355, 1358 e 2697 c.c. e dell'art. 51 CCNL, lamentando che la Corte d'appello avesse posto a suo carico, e non della ASL, l'onere di provare l'incapienza del fondo, nonostante i tabulati aziendali mostrassero residui positivi; (3) violazione dell'art. 17 CCNL 3 novembre 2005, assumendo che tale disposizione non prevedesse più il limite della capienza del fondo. La ASL ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli unitariamente, i tre motivi, affermando che la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo ha sempre mantenuto il limite delle disponibilità del fondo aziendale per la rideterminazione in aumento dell'indennità di pronta disponibilità; ha inoltre evidenziato che l'accordo decentrato del 1999 non poteva fondare, da solo, un diritto alla maggiorazione in mancanza di un successivo intervento della contrattazione integrativa compatibile con le risorse disponibili. La Corte ha anche osservato che l'eventuale censura sull'onere della prova risultava assorbita dalla ratio decidendi principale e comunque non idonea a determinare la cassazione; ha infine escluso che il fondo potesse essere considerato frutto di mero arbitrio datoriale, perché dipendente da plurimi fattori e dalle risorse finanziarie disponibili. Spese compensate per la novità e complessità della questione; disposto altresì l'avviso per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 51 CCNL dirigenza medica 8 giugno 2000

    la contrattazione integrativa può rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità, ma nel rispetto della disponibilità del fondo aziendale; il potere non è svincolato dai limiti finanziari del fondo.

  • art. 17 CCNL dirigenza medica 3 novembre 2005

    ha disapplicato la precedente disciplina del CCNL 1996 sulla pronta disponibilità e ha confermato la disciplina del fondo e del rinvio all'art. 51 del CCNL 2000, senza eliminare il limite delle disponibilità del fondo.

  • art. 20 CCNL dirigenza medica 5 dicembre 1996

    riconosce il diritto all'indennità di pronta disponibilità per ogni dodici ore e prevede il pagamento a valere sul fondo disciplinato dall'art. 62.

  • art. 62 CCNL dirigenza medica 5 dicembre 1996

    consente la rideterminazione dell'indennità in sede di contrattazione decentrata, ma nei limiti del fondo annuale.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e le disponibilità di bilancio e di programmazione dell'amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante grava su chi intende far valere il diritto, quando l'acquisto del diritto è subordinato a condizione sospensiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama per relationem la motivazione di precedente conforme.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di emolumenti o la loro maggiorazione deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva applicabile e non può essere desunto in via autonoma da atti unilaterali dell'amministrazione, se non nei limiti e alle condizioni previste dalla contrattazione stessa.
  • Quando la contrattazione nazionale rimette alla contrattazione integrativa la rideterminazione di una indennità, tale potere resta comunque subordinato alla capienza e alle disponibilità del fondo aziendale destinato alla relativa copertura.
  • Un accordo decentrato o aziendale non può continuare a produrre effetti attributivi di trattamento economico oltre il mutamento del quadro contrattuale nazionale, se non venga richiamato o rinnovato da una successiva contrattazione integrativa compatibile con le nuove previsioni collettive.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma e assorbente, le censure che investono profili ulteriori, come la ripartizione dell'onere della prova, risultano inidonee a condurre alla cassazione se non incidono sulla base decisoria principale.
  • La condizione potestativa non è meramente potestativa quando la sua realizzazione dipende da valutazioni di interesse e convenienza inserite in un contesto di fattori estrinseci e non dal mero arbitrio della parte; in tal caso, l'evento condizionante può legittimamente incidere sull'acquisto del diritto.
  • Se l'esistenza di un diritto dipende dall'avveramento di una condizione sospensiva, l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante grava su chi il diritto intende far valere.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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