Cassazione Penale, Sentenza n. 27694/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela rispetto al reato di furto di acqua pubblica aggravato (violenza sulle cose e destinazione al pubblico servizio). Il Procuratore ha dedotto violazione di legge sostenendo che il Tribunale illegittimamente aveva impedito la contestazione supplettiva dell'aggravante (art. 517 c.p.p.) e, soprattutto, che la circostanza della destinazione pubblica dell'acqua era già esaustivamente descritta nel capo d'imputazione, sicché la procedibilità non poteva essere esclusa per carenza di querela. Inoltre il ricorrente ha rilevato che la costituzione di parte civile dell'ente concessionario non era stata revocata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e dunque, secondo giurisprudenza, equivaleva alla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'aggravante relativa alla destinazione dell'acqua al pubblico servizio fosse già descritta in modo compiuto nel capo d'imputazione (richiamando il principio per cui ai fini della contestazione rileva la descrizione del fatto e non l'elencazione degli articoli di legge). Ha inoltre affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale alla querela ai fini della procedibilità per reati divenuti procedibili a querela in seguito al d.lgs. n.150/2022. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022
Ha modificato la procedibilità di taluni reati prevedendo termini/condizioni per la querela; il Collegio richiama che il mancato aggiornamento della querela va valutato alla luce di detta riforma
codice penale
Aggravante per la sottrazione di cosa destinata al pubblico servizio: la Corte ha ritenuto che la natura pubblica dell'acqua fosse già descritta nel capo d'imputazione
codice di procedura penale
Norma sulla contestazione supplettiva; il Pubblico Ministero aveva richiesto la sua applicazione per aggiungere l'aggravante, richiesta respinta dal Tribunale ma la Cassazione ha ritenuto non determinante la mancata applicazione perché il fatto era già descritto
codice di procedura penale
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio dopo annullamento: la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta ai sensi di questa disposizione
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517
Giurisprudenza citata riguardo alla legittimità dell'ordinanza che impedisce la contestazione supplettiva; la Corte ha preferito decidere il caso indipendentemente dalla questione sollevata da questa pronuncia
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo e altri, Rv. 216430
Principio consolidato secondo cui ai fini della contestazione dell'accusa rileva la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge violati
Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844
Principio per cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità per reati originariamente perseguibili d'ufficio e successivamente divenuti procedibili a querela
Massime di principio
- La qualità della contestazione è valutata sulla base della descrizione compiuta del fatto: se il capo d'imputazione descrive chiaramente la circostanza rilevante (es. destinazione pubblica del bene), non è necessario che venga espressamente richiamata la specifica norma aggravante
- La costituzione di parte civile che non sia stata revocata può essere interpretata come una manifestazione equivalente di querela quando una riforma (es. d.lgs. n.150/2022) trasforma la procedibilità del reato da d'ufficio a procedibile a querela
- La mancata autorizzazione del giudice a una contestazione supplettiva (art. 517 c.p.p.) può non essere decisiva se la circostanza aggiuntiva è già compiutamente descritta nell'imputazione originaria
- In caso di errore del giudice di merito sulla procedibilità per difetto di querela, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo giudizio
- È prudente per l'organo pubblico costituito parte civile (o per la persona offesa) verificare espressamente la revoca o meno della costituzione di parte civile in seguito a cambiamenti normativi che incidono sulla procedibilità
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