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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15025/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'incasso di un assegno di traenza non trasferibile spedito dalla compagnia di assicurazioni tramite posta ordinaria e poi riscosso da un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario. La compagnia aveva quindi dovuto ripetere il pagamento al reale avente diritto e aveva agito per ottenere dalla banca negoziatrice il risarcimento del danno ex art. 43 L.A. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, mentre il Tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e condannato la banca al pagamento di euro 2.250,00 oltre accessori. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1227, primo comma, c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe escluso ingiustamente ogni concorso colposo della compagnia nella causazione del danno, non considerando che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria costituiva antecedente causale necessario e condotta imprudente concorrente con l'errore della banca nell'identificazione del presentatore. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha richiamato la giurisprudenza sulle ipotesi in cui la contraffazione del beneficiario sia agevolmente rilevabile dalla banca, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'istituto negoziatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di prudenza, e costituisce un antecedente necessario dell'evento dannoso, idoneo a integrare il concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., concorrente con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore. Poiché il tribunale non aveva valutato tale concorrente condotta della compagnia di assicurazioni, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 L.A.

    richiamato come base della domanda risarcitoria della compagnia per il pagamento indebito dell'assegno non trasferibile al soggetto non legittimato

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    deve essere applicato per valutare il concorso colposo del danneggiato; la spedizione per posta ordinaria dell'assegno può integrare una condotta colposa concorrente nella causazione del danno

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge nel ricorso

  • Cass., Sez. Un., 26/05/2020, n. 9769

    "la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente"

    la spedizione ordinaria del titolo non trasferibile è condotta imprudente che può integrare concorso di colpa del mittente come antecedente necessario dell'evento dannoso

  • Cass. 16/11/2020, n. 25873

    richiamata in termini conformi al principio delle Sezioni Unite

  • Cass. n. 906 del 2022

    richiamata come ulteriore precedente conforme

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo viene sottratto e incassato da un soggetto non legittimato, può integrare un concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
  • Nel valutare la responsabilità per l'incasso irregolare di un assegno, il giudice deve considerare non solo l'eventuale errore della banca nell'identificazione del presentatore, ma anche la condotta del mittente che abbia esposto il titolo a un rischio maggiore del consentito.
  • Il giudizio di responsabilità può essere censurato in cassazione quando il giudice di merito ometta di applicare il criterio del concorso colposo a una condotta causale del danneggiato emersa dagli atti.
  • La spedizione del titolo con modalità non idonee alla sua sicura trasmissione può costituire antecedente necessario dell'evento dannoso e incidere sulla ripartizione del danno tra i soggetti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimento
RamiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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