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Sentenza

Sentenza n. 1554/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione della prova scritta dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione di 15/30 e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo espresso sulla propria prova scritta, consistente nella redazione di una comparsa di risposta per il Comune convenuto in una causa risarcitoria relativa alla morte di una persona caduta da una passerella instabile. La sottocommissione aveva attribuito cinque punti per ciascun commissario, rilevando la genericità della trattazione degli istituti, il mancato sviluppo degli stessi nella prospettiva difensiva concreta e la carenza delle richieste istruttorie. Con il primo motivo sono stati dedotti erronea valutazione dei presupposti di fatto, violazione dell'art. 46, comma 6, della l. n. 247/2012 e dei criteri di correzione, nonché travisamento e non corretta applicazione dei criteri valutativi. Con il secondo motivo sono state dedotte manifesta illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, mediante il confronto con l'elaborato di un'altra candidata, valutato con 21/30. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di motivazione, motivazione apparente, illogica e contraddittoria rispetto al contenuto dell'elaborato. La ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica per confrontare i due elaborati e accertare una macroscopica irragionevolezza della differenza di valutazione.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e completa l'istruttoria. Ha respinto il ricorso e negato la verificazione o la CTU. Quanto ai motivi primo e terzo, esaminati congiuntamente, ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudizio: il voto numerico, accompagnato nel caso concreto da annotazioni analitiche, sintetizza il giudizio tecnico della commissione e non richiede ulteriori glosse o segni sull'elaborato, salvo il caso di manifesta contraddizione con elementi obiettivi o criteri prestabiliti. Le osservazioni della sottocommissione sono state ritenute riferibili a un problema di metodo, ossia al mancato passaggio dalla trattazione teorica degli istituti alla loro applicazione argomentata al caso concreto e alla strategia difensiva del Comune. Il rilievo sulla carenza istruttoria è stato ritenuto coerente con il fatto che l'elaborato si limitava alla produzione di fotografie e alla richiesta di CTU, senza un più ampio e adeguato impiego dei mezzi di prova, in rapporto al criterio della padronanza delle tecniche difensive. Le censure sono state considerate inammissibili nella parte in cui miravano a sostituire la valutazione della candidata a quella della commissione, non emergendo errori di fatto ictu oculi, arbitrarietà, illogicità manifesta o contraddittorietà immediatamente rilevabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancava l'identità delle situazioni comparate: i due elaborati differivano per struttura, esposizione, istanze istruttorie ed efficacia argomentativa. La prova forense, essendo una prestazione originale e non una verifica a risposta automatica, non consente di presumere la sovrapponibilità degli elaborati, salvo l'eccezionale ipotesi di specularità indicativa di copiatura. La richiesta di verificazione o CTU è stata quindi ritenuta irrilevante ed esplorativa, poiché avrebbe introdotto nel processo una nuova valutazione qualitativa riservata alla commissione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale può decidere l'intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata.

    La decisione immediata in forma semplificata è ammissibile quando il contraddittorio è integro e la causa è sufficientemente istruita.

  • art. 46, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La disposizione è richiamata quale base dei criteri di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione forense; il giudice ha ritenuto non dimostrata la loro violazione.

  • art. 2051 c.c.

    L'istituto della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia costituiva uno degli argomenti della prova scritta; il TAR lo richiama per evidenziare che l'elaborato non avrebbe adeguatamente applicato al caso concreto il tema del caso fortuito e del nesso causale.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali e di abilitazione, il voto numerico, in presenza di criteri di valutazione predeterminati, è di regola sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico della commissione; non sono necessarie ulteriori annotazioni sull'elaborato, salvo che emerga una manifesta contraddizione tra il voto, criteri prestabiliti ed elementi obiettivi della prova.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice: il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali è ammesso soltanto in presenza di errori di fatto evidenti, travisamento ictu oculi, arbitrarietà, sviamento logico, manifesta illogicità o contraddittorietà immediatamente rilevabile.
  • La valutazione di una prova scritta può legittimamente considerare non soltanto la conoscenza astratta degli istituti, ma anche la capacità di applicarli al caso concreto, di costruire una strategia difensiva efficace e di dimostrare la padronanza delle tecniche di argomentazione e persuasione.
  • La disparità di trattamento tra elaborati presuppone l'identità o almeno la sostanziale omogeneità delle situazioni comparate; tale presupposto non ricorre quando gli elaborati differiscono per struttura, esposizione, contenuto delle richieste istruttorie ed efficacia argomentativa.
  • La verificazione o la consulenza tecnica non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione qualitativa del merito di elaborati concorsuali, né per misurare l'irragionevolezza di differenti giudizi su prove non identiche; una richiesta istruttoria siffatta è irrilevante ed esplorativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereIncompetenza

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