Sentenza del 15/04/2016 n. 7520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, denunciando insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva riconosciuto il diritto di A.S. al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, ritenendo insussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Secondo l'Agenzia, però, il giudice regionale non aveva esaminato concretamente le spese per beni strumentali e i compensi corrisposti a terzi, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, elementi potenzialmente indicativi di un'organizzazione autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo carente la motivazione della CTR. Ha affermato che, per l'assoggettamento a IRAP del professionista, non basta l'autonomia personale nell'esercizio dell'attività, ma occorre verificare l'esistenza di un elemento organizzativo esterno, costituito anche alternativamente da beni strumentali, lavoro altrui o apporto di capitale, idoneo a potenziare l'attività. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, che dovrà valutare specificamente l'incidenza dei compensi pagati a terzi e delle spese per beni strumentali, decidendo nuovamente anche sulle spese di giudizio. Non è stato quindi deciso definitivamente se il rimborso IRAP spettasse al contribuente.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia
La norma consente di censurare in cassazione la motivazione della sentenza quando il giudice di merito non esamina adeguatamente elementi decisivi per la controversia. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non valutava specificamente compensi a terzi e beni strumentali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La disposizione individua i soggetti esercenti arti e professioni ai quali può riferirsi la verifica del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2001, n. 156
Il richiamo conferma che l'IRAP non è automaticamente dovuta dai lavoratori autonomi, ma richiede la presenza di un'autonoma organizzazione.
Principio giurisprudenziale sull'autonoma organizzazione
L'autorganizzazione personale del professionista non è sufficiente. Deve esistere anche un'organizzazione esterna, dotata di un minimo di autonomia e idonea a potenziare o accrescere l'attività produttiva, risultante anche alternativamente da beni strumentali, lavoro altrui o capitale.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare caso per caso la presenza di un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di dipendenti subordinati non esclude da sola l'IRAP: anche compensi a collaboratori o terzi, se non occasionali e di importo significativo, possono dimostrare l'esistenza di lavoro altrui rilevante.
- Le spese per beni strumentali devono essere valutate concretamente, considerando importo, natura e incidenza sull'attività; non basta una generica affermazione sull'assenza di organizzazione.
- Non è necessario che l'organizzazione possa funzionare senza il professionista: il fatto che l'attività dipenda dalle sue capacità personali o che il suo apporto sia giuridicamente indispensabile non esclude l'autonoma organizzazione.
- In sede di rimborso IRAP, il contribuente deve fornire elementi utili a dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, mentre il giudice deve motivare specificamente sulla natura dei costi e delle collaborazioni.
- La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non decide definitivamente chi abbia diritto al rimborso: la questione deve essere riesaminata dal giudice di merito secondo i criteri indicati dalla Corte.
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