Sentenza n. 741/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.180,86 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 1.180,86 per Retribuzione Professionale Docenti maturata durante il periodo di precariato e delle supplenze. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, il Ministero non ha adempiuto. Sono state chieste l'ingiunzione di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'importo deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti in base al giudicato e alla legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con termine di 120 giorni dall'investitura. Non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo i parametri legali applicabili e il contenuto del titolo esecutivo.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Sono richiamati come parametri per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi sul capitale riconosciuto dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'onere del contributo unificato secondo legge, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non ha natura costitutiva del credito, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento; la dimensione del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Quando il titolo esecutivo notificato a un'amministrazione pubblica non viene eseguito dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento coattivo.
- L'accoglimento dell'ottemperanza può accompagnarsi all'assegnazione di un termine per il pagamento e alla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; l'importo dovuto deve essere verificato in sede esecutiva secondo il giudicato e le disposizioni di legge sulla misura e sulla decorrenza degli interessi.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'incarico di ottemperanza rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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