Cassazione Civile, Ordinanza n. 16806/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una cooperativa sociale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di servizi di accoglienza prestati nell'anno 2014 a favore di minori stranieri non accompagnati e di disabili psichici, fatturati per l'importo complessivo di euro 231.630,50. Il comune propose opposizione e il tribunale revocò il decreto. In appello, la cooperativa contestò la decisione sostenendo, da un lato, che la Corte territoriale avesse applicato retroattivamente il limite tariffario di euro 45,00 pro die/pro capite introdotto dalla normativa regionale del 2016 a prestazioni rese nel 2014, quando essa assumeva operante una diversa tariffa di euro 76,00 prevista dalla disciplina regionale precedente per le comunità alloggio autorizzate; dall'altro lato, dedusse che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento della tariffa più alta, senza considerare la natura della struttura e la sua autorizzazione come comunità alloggio, presupposto ritenuto decisivo per il quantum dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la questione della tariffa e della sua pretesa applicazione retroattiva non risultava ritualmente devoluta nei gradi di merito nei termini poi prospettati in cassazione; inoltre ha osservato che i due provvedimenti regionali richiamati disciplinavano ambiti diversi, essendo quello del 1996 relativo agli schemi di convenzione per servizi socio-assistenziali ordinari e quello del 2016 specificamente dedicato alle strutture per minori stranieri non accompagnati, con previsione espressa della retta di euro 45,00. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto in modo puntuale la domanda o il motivo di appello asseritamente non esaminato, né aveva indicato con precisione gli atti processuali rilevanti; inoltre la Corte territoriale aveva comunque rilevato che mancava una dettagliata quantificazione delle somme dovute per ciascun minore, sicché non era possibile calcolare l'eventuale differenza tra le tariffe invocate. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
Richiamato per censurare la pretesa applicazione retroattiva della disciplina tariffaria; la Corte ha escluso la violazione perché le discipline richiamate avevano ambiti applicativi diversi e, comunque, la questione non era stata ritualmente devoluta.
d.P.R.S. n. 513 del 2016
È stato ritenuto applicabile alle strutture di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati, con fissazione della retta massima di euro 45,00 pro die/pro capite.
d.P. n. 158 del 1996 Regione Sicilia
È stato descritto come decreto generale sugli schemi di convenzione-tipo per servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale n. 22 del 1986, non applicabile alla specifica disciplina dei minori stranieri non accompagnati.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio ricorre solo se manca qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione ritualmente proposta.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per error in procedendo consistente in omessa pronuncia.
art. 16 della l.r. n. 22 del 1986
Richiamato come base dell'obbligo di pagamento del comune, ma non come fonte della tariffa contestata in cassazione.
art. 23, comma 11, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012
Richiamato dalla Corte d'appello come norma che fissa limiti di stanziamento finanziario per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge non può introdurre per la prima volta in cassazione una diversa impostazione della pretesa economica se la specifica questione di diritto e di quantum non risulta devoluta nei gradi di merito nei termini necessari.
- La pretesa omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica in modo puntuale la domanda o il motivo di appello asseritamente non esaminato, con specificazione degli atti processuali in cui esso era stato formulato e mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di adottare un provvedimento, anche implicito, su una domanda o eccezione ritualmente proposta e autonomamente apprezzabile.
- Quando due discipline amministrative o tariffarie hanno ambiti oggettivi e soggettivi diversi, non è consentita la loro sovrapposizione per ricavare una tariffa più favorevole in assenza di un chiaro fondamento normativo o convenzionale.
- In presenza di fatture o documentazione che non consentano di individuare con precisione il costo imputato al debitore per ciascuna prestazione, la domanda di pagamento può essere respinta o considerata non verificabile nel suo quantum.
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