Cassazione Penale, Sentenza n. 7149/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e dell'ordine di esecuzione del P.M. del 17/05/2021, deducendo la nullita della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 5867/2017. La difesa sosteneva che la prima notifica del decreto di citazione in appello al domicilio dichiarato era risultata solo per temporanea assenza (e non per impossibilita definitiva), sicche la successiva consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza previa reiterazione del tentativo al domicilio, sarebbe stata illegittima e non si sarebbe formato il giudicato.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Corte ha ritenuto regolare la notificazione dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., perché dagli atti risulta che l'ufficiale notificatore ha apposto la crocetta sulla formula indicante l'irreperibilita del destinatario (presupposto di carattere definitivo). Sul piano giurisprudenziale, la Corte ha applicato il principio per cui, se la notifica all'imputato nel domicilio dichiarato ha avuto esito negativo per ragione definitiva, le notifiche successive possono essere eseguite direttamente al difensore senza reiterare il tentativo al domicilio; al contrario, se la causa di irreperibilita e non definitiva, le successive notifiche devono essere precedute da un nuovo tentativo. Di conseguenza il giudicato sulla pronuncia d'appello e valido e il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la consegna dell'atto al difensore quando la notifica nel domicilio eletto o dichiarato non e possibile; le notificazioni successive possono essere eseguite direttamente al difensore senza previa reiterazione del tentativo al domicilio solo se la impossibilita e definitiva
art. 157, cod. proc. pen.
Regola le modalita di notificazione presso il domicilio; se non e possibile eseguire la notifica secondo le norme ordinarie puo rendersi necessario accertare l'irreperibilita in modo piu approfondito
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati dalla difesa: lett. b) per violazione di norme processuali (notifica) e lett. e) per vizio della motivazione
Cass. Sez. 3, ordinanza n. 48028 del 22/10/2019
Principio giurisprudenziale secondo cui le notificazioni successive a quella eseguita con consegna al difensore per impossibilita di notifica al domicilio non devono essere precedute da nuova reiterazione del tentativo quando l'impossibilita sia definitiva
Cass. n. 3930 del 12/01/2021
Ribadisce che l'esito negativo per ragione definitiva legittima notifiche successive direttamente al difensore per ragioni di unitarieta e economia processuale
Massime di principio
- Se la prima notifica al domicilio dichiarato risulta pregiudicata da una causa definitiva di impossibilita (es. irreperibilita stabile, trasferimento, inesistenza del nominativo), le notifiche successive possono essere eseguite direttamente al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza ripetere il tentativo al domicilio
- Se la causa di mancata notifica e solo temporanea (es. assenza momentanea), le notifiche successive non possono automaticamente essere fatte al difensore: prima va reiterato il tentativo di notifica al domicilio dichiarato
- La qualifica della causa (definitiva vs temporanea) dipende dagli elementi documentali e dall'attestazione dell'ufficiale notificatore: annotazioni sul modulo di notifica (es. crocetta su irreperibilita) sono rilevanti e possono decidere la questione
- Chi contesta la validita della notifica deve produrre elementi concreti che dimostrino che l'impossibilita non era definitiva (prove di presenza stabile nel domicilio, documenti che smentiscano l'irreperibilita, testimonianze, etc.)
- In casi simili, per evitare la formazione del giudicato su titolo estraneo, e utile chiedere al giudice dell'esecuzione accertamenti specifici sulle modalita e sul contenuto della prima notifica o proporre impugnazioni tempestive basate su documentazione probatoria
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