Cassazione Civile, Ordinanza n. 08642/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società era stata assoggettata dal Tribunale all'apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. In sede di reclamo, la Corte d'Appello aveva revocato la sentenza di primo grado ritenendo nulla la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore: secondo la Corte territoriale, la notifica effettuata presso la casa comunale ex art. 40, comma 8, CCII era invalida perché non preceduta da un valido tentativo di notifica telematica all'indirizzo PEC della società, ritenuto ancora attivo. La procedura di liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 40, commi 6, 7 e 8, CCII, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il tentativo di notifica telematica era stato effettivamente esperito senza esito e che l'asserita attivazione successiva della PEC non provava la sua operatività al momento del tentativo; (2) violazione dell'art. 51 CCII e dell'art. 354 c.p.c., per non avere la Corte d'appello rimesso la causa al primo giudice una volta ravvisato il vizio; (3) violazione dell'art. 53 CCII e nullità della sentenza per non avere disposto gli obblighi informativi periodici del debitore dopo la revoca della liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto corretta la sequenza notificatoria seguita dall'ufficio, rilevando che dagli atti risultava il tentativo infruttuoso di notifica telematica ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII. La successiva circostanza dell'utilizzo della PEC da parte del curatore non era decisiva per provare che la casella fosse attiva al momento del tentativo di notifica. È stato quindi affermato che spettava al debitore allegare e provare l'esistenza, al tempo del tentativo, di una domiciliazione digitale effettivamente attiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 40 CCII
Per le domande di apertura della liquidazione giudiziale proposte da creditore, organi di controllo o pubblico ministero, il ricorso e il decreto vanno notificati prima all'indirizzo PEC o al servizio elettronico di recapito certificato del debitore; solo se la notificazione non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario si procede alla notifica di persona e, ulteriormente, al deposito in casa comunale. Il deposito in casa comunale è dunque modalità residuale, attivabile solo all'esito negativo delle precedenti forme.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare che, al momento del tentativo di notifica telematica, la casella PEC della società fosse effettivamente attiva grava sul debitore che contesta la regolarità della notificazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione del materiale documentale relativo agli esiti della notificazione.
art. 51 CCII
Dedotto per sostenere che, ove fosse stato ravvisato un vizio della notificazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
art. 354 c.p.c.
Richiamato in relazione alla lamentata omessa rimessione della causa al primo giudice in presenza di una nullità processuale.
art. 53 CCII
Invocato per censurare l'omesso inserimento degli obblighi informativi periodici del debitore dopo la revoca della liquidazione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale della dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia su statuizioni conseguenti.
art. 37 l. n. 120/2020
Richiamato solo per spiegare l'attivazione d'ufficio del domicilio digitale successivamente al tentativo di notifica.
Massime di principio
- Nelle procedure per l'apertura della liquidazione giudiziale, la notifica del ricorso e del decreto al debitore segue una sequenza legale rigorosa: prima la notifica telematica all'indirizzo risultante dai registri, poi la notifica di persona, e solo in ultima ratio il deposito in casa comunale.
- Il deposito nella casa comunale è una modalità sussidiaria e residuale, utilizzabile soltanto quando le forme precedenti non siano concretamente praticabili o abbiano avuto esito negativo per cause non imputabili al destinatario.
- La mera allegazione di una successiva utilizzazione della PEC non è, da sola, sufficiente a dimostrare che la casella fosse attiva al momento del tentativo di notifica; chi contesta la regolarità della notifica deve provare l'effettiva operatività del domicilio digitale nel momento rilevante.
- In presenza di documentazione che attesti l'infruttuoso esperimento della notifica telematica, non può dichiararsi invalida la notifica solo sulla base di un'affermazione non supportata circa la precedente o successiva attivazione della casella PEC.
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