Sentenza n. 5794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per un importo complessivo di 2.000 euro, liquidando però le spese del giudizio di primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta simbolica, non conforme al decoro professionale e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari; la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.; degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; degli artt. 26 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.; degli artt. 91 e 92 c.p.c.; dell’art. 14 d.l. n. 669/1996; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dell’art. 6, par. 1, CEDU; nonché del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Secondo l’appellante, il mero carattere seriale della controversia non poteva giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari e la sentenza avrebbe difettato di motivazione. È stato chiesto l’aumento della liquidazione a 1.189 euro oltre oneri di legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento e il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente, soprattutto in caso di scostamento apprezzabile e rilevante. Il limite legale inderogabile è quello posto dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare la serialità della controversia senza spiegare la quantificazione di 500 euro né la ragione della riduzione delle spese. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in rapporto all’effettività della tutela giurisdizionale, poiché la serialità del contenzioso non giustifica di per sé una riduzione e può anzi evidenziare la responsabilità dell’amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di 1.189 euro non è stata accolta integralmente. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale del compenso: sono vietate somme simboliche o comunque non conformi al decoro professionale.
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate
I parametri tabellari costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione delle spese, ma non impongono l’inderogabilità dei minimi; il giudice può discostarsene con adeguata motivazione.
art. 5 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Rileva, insieme all’art. 4, per la valutazione delle caratteristiche, difficoltà, valore e complessità dell’attività difensiva ai fini della liquidazione.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Costituisce la base legislativa dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, aggiornati periodicamente con decreto ministeriale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, secondo il Collegio, ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese deve essere compatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere effettiva; una liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata può incidere su tale principio.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva e concorre a escludere liquidazioni manifestamente insufficienti e prive di adeguata motivazione.
art. 26 c.p.a.
Rileva nella disciplina della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per il principio della condanna alle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, ma deve motivare lo scostamento quando esso sia apprezzabile e rilevante.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce il limite legale inderogabile alla liquidazione giudiziale delle spese, vietando la determinazione di somme meramente simboliche o non consone all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
- La mera serialità del contenzioso non giustifica, senza ulteriori argomentazioni, una liquidazione delle spese manifestamente inferiore ai parametri ministeriali; il giudice deve indicare i criteri concreti utilizzati per la quantificazione o per l’eventuale compensazione parziale.
- Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata può compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando il giudizio sia stato necessario per ottenere il riconoscimento di una posizione già negata reiteratamente dall’amministrazione.
- In appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in applicazione dell’effetto devolutivo, qualora riformi la statuizione sulle spese per difetto di motivazione.
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