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Sentenza

Sentenza del 08/11/2022 n. 32880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., affidato ad un unico motivo: deduzione di errore di fatto revocatorio (art. 395 c.p.c., n.4) nella precedente ordinanza della Corte n. 26309/20. La ricorrente censurava una presunta svista della Corte nell'indicare come oggetto della controversia l'iscrizione a ruolo di Euro 1.463,00 e nel riferirsi a imposte per gli anni 2003-2005, mentre affermava che nei provvedimenti impugnati erano in realtà due dinieghi di definizione agevolata (Legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 1011) e che il giudizio riguardava unicamente il periodo d'imposta 2003 e solo l'IRAP. Da questo errore avrebbe conseguito una valutazione erronea sulla portata della decadenza dalla definizione (dovendo essere limitata al 2003 e alla sola IRAP) e una impropria affermazione circa l'applicabilità delle sanzioni, che la ricorrente sosteneva non fossero oggetto dei provvedimenti di diniego impugnati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto nei termini richiesti dalla revocazione: la motivazione dell'ordinanza impugnata si era effettivamente fondata sulla decadenza dal beneficio a seguito di un versamento parziale della prima rata e non risultava una svista evidente e decisiva rilevabile dai soli atti. Inoltre non emergeva con assoluta evidenza che i provvedimenti impugnati riguardassero soltanto l'anno 2003 e la sola IRAP (erano presenti atti relativi anche ad IVA e ritenute per più annualità), e la questione delle sanzioni era oggetto di specifico contrasto nel giudizio originario. Per tali ragioni il rimedio straordinario della revocazione, che è consentito solo per errori meramente percettivi, non era applicabile. Non essendo stata svolta attività difensiva dall'Agenzia resistente, non fu pronunciata condanna per spese a suo carico. La dichiarazione di inammissibilità conferma la decisione di merito favorevole all'Agenzia e sfavorevole alla Società.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011

    La Corte ha ritenuto che la decadenza dal beneficio di definizione agevolata, pur non espressamente disciplinata nella norma, potesse discendere dai principi generali in materia fiscale: il contribuente deve adempiere correttamente gli oneri per fruire dell'agevolazione; la norma riconosce comunque la possibilità del ravvedimento operoso, non esercitato dalla contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis

    La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione è ammessa molto limitatamente; il rimedio straordinario è applicabile quando sussistono i presupposti previsti (tra cui l'errore di fatto meramente percettivo) e non è aperto a questioni di diritto o a rivalutazioni interpretative.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista materiale o in una falsa percezione di circostanze decisive, di assoluta evidenza e rilevabili dal mero confronto con gli atti; non può riguardare valutazioni giuridiche o interpretative.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-quater e 1-bis

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte ha preso atto degli obblighi connessi al contributo unificato: qualora ricorrano i presupposti la ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c. invocata tramite art. 391-bis) è un rimedio assai restrittivo: l'errore deve essere una svista materiale evidente e decisiva, emergente dai soli atti, non una diversa interpretazione del diritto o una differente valutazione delle prove.
  • Quando in giudizio risultano più atti o più annualità/tipologie di imposte, non è agevole dimostrare che la Corte abbia commesso errore percettivo salvo che la discordanza sia immediatamente e chiaramente documentabile dagli atti.
  • La perdita del beneficio di definizione agevolata può essere ritenuta in conseguenza del mancato pagamento o del pagamento parziale delle rate previste; il contribuente può tuttavia avvalersi del ravvedimento operoso per sanare l'inadempimento, se previsto e, se del caso, deve allegare l'esistenza di un errore scusabile.
  • Le questioni relative all'applicabilità delle sanzioni devono risultare chiaramente dalla documentazione e dagli atti impugnati per poter essere oggetto di valutazione in revocazione; contestazioni su sanzioni già dibattute nel merito non sono riapribili tramite revocazione se non per errore percettivo evidente.
  • In assenza di difesa della parte resistente la Corte può non pronunciarsi sulle spese in favore dell'attore; tuttavia ciò non incide sulla valutazione di ammissibilità del rimedio straordinario.

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