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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29641/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'appello cautelare e confermato l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, a seguito di violazioni delle prescrizioni (allontanamenti non autorizzati dalla casa in due occasioni l'8 aprile 2021, soste in un bar e acquisto di bevande alcoliche). Il ricorrente, tramite difesa, censura violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo la tenuità delle trasgressioni (sorpreso nei pressi della propria abitazione) e l'assenza di esigenze cautelari tali da giustificare la detenzione in carcere

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che essa non possa rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e gli apprezzamenti del giudice del merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha documentato le due violazioni osservate dalla Polizia giudiziaria, la ricorrenza di comportamento evasivo nello stesso giorno e l'attinenza delle condotte all'abuso di alcolici e stupefacenti, con conseguente giudizio di inaffidabilità e rischio di recidiva. Sono stati anche dichiarati inammissibili i motivi nuovi proposti in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Infine, è stato disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario secondo l'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunto parametro di illegittimità della motivazione; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione normativa, evidenziando che il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione sui fatti e sulle esigenze cautelari

  • art. 23 del d.l. n. 137/2020

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; citata per la procedura adottata nel corso del giudizio

  • art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.

    Sancisce la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso con riferimento ai motivi nuovi: la Corte ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi proposti in sede di cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per disporre la sanzione pecuniaria

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti se la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alle condizioni che escluderebbero la condanna al pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali condizioni

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non rivede gli accertamenti di fatto: il sindacato è limitato alla verifica della conformità giuridica e dell'assenza di illogicità manifesta nella motivazione
  • Un provvedimento di aggravamento della misura deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito con riferimento a fatti concreti, osservazioni investigative e al rischio di recidiva; motivazioni sommarie o contraddittorie possono essere censurate, ma se esistenti sono decisive
  • Trasgressioni alle prescrizioni (anche se apparentemente 'vicine' all'abitazione) possono giustificare l'aggravamento se documentate e se emergono elementi che indicano incapacità di autocontrollo o collegamento delle condotte all'abuso di alcool/stupefacenti
  • In Cassazione sono inammissibili i 'motivi nuovi' se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; le argomentazioni ripetitive e meramente confutative senza specificità non superano il filtro di ammissibilità
  • Il ricorrente rischia condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto inammissibile e non ricorrono le condizioni di esenzione contemplate dalla giurisprudenza costituzionale
  • Se la decisione non determina rimessione in libertà, occorre trasmettere la sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione del c.p.p.

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