Sentenza del 09/08/2016 n. 16737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6. In particolare, ha contestato l'annullamento della cartella per mancato preventivo invio dell'avviso bonario, affermando che tale comunicazione sarebbe obbligatoria solo quando, in sede di controllo della dichiarazione, emergano incertezze su aspetti rilevanti della stessa. Secondo l'Agenzia, tali incertezze non sussistevano perché la liquidazione era stata effettuata sulla base dei dati contabili indicati dallo stesso contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha respinto. La sentenza impugnata era fondata su più rationes decidendi autonome: la nullità della cartella non preceduta dall'avviso bonario e, inoltre, la formazione del giudicato interno, nonché l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello dell'Amministrazione. L'Agenzia ha censurato soltanto la prima motivazione, senza contestare le ulteriori ragioni autonomamente idonee a sostenere la decisione. Pertanto, anche un eventuale accoglimento della censura sull'avviso bonario non avrebbe consentito di cassare la sentenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000 euro, di cui 300 euro per spese vive, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo delle dichiarazioni
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente liquidazione delle imposte, ma nel caso concreto la Corte non ha deciso definitivamente la questione sostanziale sull'obbligo dell'avviso bonario, avendo ritenuto inammissibile il ricorso per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
La disposizione riguarda i controlli automatizzati in materia di IVA e costituisce il fondamento della cartella impugnata, ma non è stata esaminata nel merito in modo risolutivo dalla Corte.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere all'iscrizione a ruolo l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
La CTR aveva ritenuto nulla la cartella non preceduta dall'avviso bonario per violazione di questa disposizione. L'Agenzia sosteneva invece che l'obbligo sussistesse solo in presenza di effettive incertezze rilevanti. La Cassazione non ha risolto definitivamente tale contrasto nel caso concreto, perché il ricorso non contestava le ulteriori autonome motivazioni della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stato il parametro processuale invocato dall'Agenzia per denunciare l'errata applicazione della normativa sull'avviso bonario.
Codice di procedura civile, art. 378
È richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte resistente, senza incidere sull'esito della decisione.
Principio delle rationes decidendi autonome
Quando una decisione si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente da sola a sostenerla, il soccombente deve censurarle tutte
La mancata impugnazione anche di una sola motivazione autonoma rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, poiché la sentenza resterebbe comunque ferma sulla ratio non censurata.
Massime di principio
- Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome e ciascuna è sufficiente a giustificare il dispositivo, l'impugnazione deve contestarle tutte in modo specifico; contestarne soltanto una comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso.
- Prima di proporre ricorso è necessario individuare tutte le rationes decidendi della sentenza, comprese quelle relative a questioni processuali come giudicato interno, inammissibilità o improcedibilità.
- Se una decisione può rimanere valida anche dopo l'eventuale accoglimento di una censura, manca l'interesse concreto a coltivare quella sola censura e il giudice di legittimità non può cassare la sentenza.
- In materia di cartelle derivanti da controlli automatizzati, l'obbligo di invio dell'avviso bonario può dipendere dalla presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione; tuttavia, l'esito concreto può essere determinato anche da autonome ragioni processuali.
- La mancata contestazione di una motivazione autonoma può comportare la soccombenza processuale indipendentemente dalla fondatezza della questione sostanziale relativa alla pretesa tributaria.
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