Sentenza n. 2388/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del decreto prot. n. 58620 dell’1/8/2025, che ha respinto la domanda della società ricorrente di riconoscimento dello status di scuola paritaria, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, per l’attivazione di un corso completo di scuola primaria; in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali, con particolare riferimento al decreto prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha riconosciuto lo status di scuola paritaria, nella parte in cui l’elenco delle istituzioni riconosciute non ha compreso l’odierna società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026 e, connesso, decreto di riconoscimento della parità nella parte in cui non includeva la scuola ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di scuola paritaria, presentata per l'attivazione di un corso completo di scuola primaria con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026. Il diniego era stato preceduto da un'istruttoria incentrata, tra l'altro, su un requisito igienico-sanitario. Nel corso del giudizio, il TAR aveva accolto la domanda cautelare e sollecitato l'amministrazione a riesaminare la pratica mediante un provvedimento espresso e motivato, tenendo conto della documentazione igienico-sanitaria prodotta dalla ricorrente. A seguito del riesame, l'amministrazione ha riconosciuto alla scuola lo status di parità scolastica. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto provvedimento di riconoscimento della parità scolastica avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale posta a fondamento dell'interesse a ricorrere. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio è stata interpretata alla luce dell'avvenuto riconoscimento e della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e delle interlocuzioni tra le parti svoltesi in un rapporto di reciproca fiducia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere interpretata in relazione alla concreta sopravvenienza che abbia soddisfatto la pretesa sostanziale, quando tale sopravvenienza renda effettivamente inutile la decisione sull'atto originariamente impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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