Cassazione Civile, Ordinanza n. 29925/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea nell'ambito di un giudizio di appello avverso il diniego della protezione internazionale. Il rigetto era stato fondato sull'asserita mancanza della certificazione dell'autorità consolare del Paese di provenienza attestante i redditi prodotti all'estero e sulla ritenuta mancata dimostrazione dell'impossibilità di procurarla. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice avesse ignorato documenti già depositati, e cioè una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 94 d.P.R. 115/2002 e una certificazione consolare vidimata dall'autorità nigeriana; secondo, violazione del D.Lgs. 150/2011, art. 15, per non avere il giudice dell'opposizione esercitato il potere-dovere di richiedere l'integrazione documentale ove ritenuta insufficiente la prova offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nei procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre l'attestazione dei redditi esteri può essere supplita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione accompagnata dalle istanze volte a ottenere la documentazione consolare, e che non è richiesta la prova di un'assoluta impossibilità. Ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato si era limitato a un richiamo per relationem e in modo apodittico alla decisione precedente, senza spiegare perché la documentazione depositata non fosse idonea, e senza attivare il potere-dovere istruttorio previsto dall'art. 15 del d.P.R. 115/2002. Per questi motivi l'ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando il principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma violata nel primo motivo, ma la Corte decide il caso soprattutto sul regime probatorio e sul procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 132 c.p.c., n. 4
Invocato per censurare la motivazione apparente del provvedimento impugnato; la Corte condivide la critica perché l'ordinanza si limita a un richiamo apodittico e non spiega l'inidoneità della documentazione prodotta.
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
"Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"
La certificazione consolare è il mezzo ordinario richiesto per attestare i redditi esteri, ma la Corte chiarisce che la sua mancanza può essere superata nei casi di impossibilità mediante autocertificazione e istanze per ottenerla.
art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all'art. 79, il cittadino non UE può sostituirla, a pena di inammissibilità, con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002
Attribuisce al giudice dell'opposizione un potere-dovere di richiedere i documenti necessari, coerente con il pieno effetto devolutivo del giudizio di opposizione.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15
Richiamato per sostenere che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto attivarsi istruttoriamente se riteneva insufficiente la prova documentale.
Massime di principio
- Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'impossibilità di produrre la certificazione dei redditi esteri non richiede la prova di una assoluta impossibilità, essendo sufficiente una situazione di oggettiva difficoltà o mancato reperimento della documentazione, dimostrabile anche tramite autocertificazione e istanze rivolte all'autorità competente.
- Il giudice investito dell'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato deve esaminare effettivamente la documentazione prodotta e motivare in modo specifico le ragioni della sua eventuale inidoneità; non è sufficiente un richiamo per relationem o una motivazione apodittica.
- Nel giudizio di opposizione sul patrocinio a spese dello Stato opera un pieno effetto devolutivo, con conseguente potere-dovere del giudice di acquisire o richiedere la documentazione necessaria ai fini della decisione, ove la ritenga mancante o incompleta.
- La disciplina sull'accesso al patrocinio dei non abbienti deve essere interpretata in modo non restrittivo, per evitare che formalismi probatori incompatibili con la tutela del diritto di difesa impediscano l'accesso al beneficio.
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