Ordinanza n. 2680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nell'ambito della procedura per il rilascio del nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. La controversia riguardava una domanda di nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato presentata il 27 gennaio 2022. In occasione della prima convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, tenutasi il 30 luglio 2024, l'Amministrazione aveva rilevato, tra l'altro, la mancanza dell'attestazione di idoneità alloggiativa e dell'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022, necessaria per verificare la sostenibilità economica dell'assunzione dello straniero da parte del datore di lavoro. Sia il datore di lavoro sia lo straniero erano stati informati brevi manu del preavviso di rigetto, ma non avevano prodotto tempestivamente la documentazione integrativa richiesta. Le carenze documentali sono state sanate soltanto successivamente: l'asseverazione recava la data del 5 maggio 2025, mentre la nuova attestazione di idoneità alloggiativa era stata rilasciata il 5 maggio 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili prima facie profili di fondatezza dell'appello. La valutazione è stata fondata sulla mancata produzione tempestiva della documentazione integrativa, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto, e sulla circostanza che l'asseverazione e l'attestazione di idoneità alloggiativa erano state acquisite soltanto in epoca successiva, anche a distanza di anni dalla domanda originaria. Per tali ragioni ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione della domanda cautelare in appello.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Individuata come fonte dell'obbligo di asseverazione funzionale alla verifica della sostenibilità economica, per il datore di lavoro, dell'assunzione dello straniero.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, alla sommaria cognizione, non emergono profili prima facie di fondatezza del gravame.
- Nell'ambito di una procedura per il rilascio del nulla osta all'assunzione di uno straniero, la mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta dall'Amministrazione, nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto, può giustificare il rigetto della tutela cautelare.
- La documentazione integrativa prodotta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio e a distanza di tempo dalla domanda originaria non consente, di per sé, di ravvisare il fumus boni iuris dell'impugnazione contro il diniego o contro la sentenza che lo abbia confermato.
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