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Sentenza

Sentenza n. 11567/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0606559 del 18 novembre 2024 a firma del Dirigente Dipp II - Supporto giuridico, contenzioso, attività legislativa e giustizia sportiva del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con la quale, in esecuzione della sentenza resa dal T.A.R. Lazio - Roma n. 14593/2024, in riscontro all’atto di diffida del 26 aprile 2024, si assume che: “la Cavalla Due Italia, se pur classificata tra le riserve, non poteva comunque essere invitata al Gran Premio Lotteria di Agnano in quanto il suo punteggio non le ha consentito di rientrare nei 24 cavalli da invitare”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali; per la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato;

Giustizia amministrativa202502256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Nota ministeriale del 18 novembre 2024 con cui è stato ritenuto che il cavallo della ricorrente, pur classificato tra le riserve, non potesse essere invitato tra i 24 partecipanti al Gran Premio Lotteria 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota adottata dal Ministero in esecuzione di una precedente sentenza che aveva imposto all'Amministrazione di provvedere sull'istanza di inserimento del cavallo tra gli invitati alla gara ippica. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del Disciplinare del Gran Premio Lotteria 2024 e della legge n. 241/1990, la violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità, sviamento, carenza assoluta di motivazione e illegittimità manifesta. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avrebbe erroneamente collocato il cavallo soltanto tra le riserve, senza considerare il monte premi complessivamente conseguito in carriera e privilegiando cavalli con risultati storici e recenti asseritamente inferiori. Ha lamentato un'istruttoria incompleta e superficiale, chiedendo l'annullamento della nota e il risarcimento dei danni, ovvero l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa ai fini di un successivo giudizio risarcitorio. Il Ministero ha eccepito il difetto di interesse e la mancata impugnazione dell'elenco dei cavalli invitati, sostenendo inoltre che la selezione era stata effettuata d'intesa con la società organizzatrice sulla base di valutazioni discrezionali e dei criteri previsti dal Disciplinare e dalla Circolare generale delle corse al Trotto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla sua ammissibilità, compresa la mancata intimazione di un potenziale controinteressato. Ha qualificato sostanzialmente la domanda come volta all'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa ai fini risarcitori, poiché il Gran Premio si era già svolto e l'eventuale annullamento della nota non avrebbe potuto procurare un beneficio concreto alla ricorrente. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 2, punto 2.1, del Disciplinare attribuisse all'Amministrazione, d'intesa con la società organizzatrice, un potere ampiamente discrezionale nella selezione dei 24 cavalli, sulla base dei risultati di carriera, delle prestazioni recenti e della necessità di garantire la più ampia internazionalità. I proprietari dei cavalli non vantano quindi un diritto soggettivo alla partecipazione, ma soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio del potere. Il Ministero aveva motivato il mancato invito richiamando la carenza di forma recente del cavallo, il grave scadimento della forma fisica, la sola vittoria conseguita nel giugno 2023 e i premi limitati ottenuti nel 2024, nonché i parametri dell'art. 27 della Circolare generale delle corse al Trotto, fondati sulla miglior moneta vinta nel semestre e sulla somma vinta in carriera. La ricorrente non aveva efficacemente smentito, punto per punto, le valutazioni tecniche poste a fondamento della scelta. In assenza di errori macroscopici, contraddizioni, insufficienze o illogicità, il sindacato giurisdizionale non poteva sostituirsi alla valutazione amministrativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La domanda proposta dopo lo svolgimento dell'evento è stata considerata sostanzialmente diretta all'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa ai fini della successiva proposizione di una domanda risarcitoria.

  • art. 2, punto 2.1, Disciplinare Gran Premio Lotteria 2024

    L'Amministrazione procede a stilare entro le ore 14:00 di mercoledì 24 aprile l’elenco dei 24 cavalli invitati a partecipare selezionati di concerto con la società di corse organizzatrice, valutando sia i risultati conseguiti in carriera che le prestazioni recenti, con la priorità di garantire la più ampia internazionalità tra i partecipanti.

    La disposizione conferisce all'Amministrazione, d'intesa con la società organizzatrice, un potere discrezionale di selezione dei 24 cavalli, da esercitare considerando risultati di carriera, prestazioni recenti e internazionalità dei partecipanti.

  • art. 27 della Circolare generale delle corse al Trotto, adottata con decreto del Direttore Generale n. 76952 del 16 febbraio 2024

    L’ordine di partenza dei Grandi Premi di Gruppo I, II e III aperti ai cavalli quattro anni ed oltre o di cinque anni ed oltre viene definito in base alla classifica stilata sommando i punteggi dei parametri della miglior moneta vinta nel semestre nella misura del 50% e della somma vinta in carriera nella misura del 50%.

    I parametri relativi ai premi conseguiti nel semestre e in carriera costituiscono criteri rilevanti per la formazione della graduatoria e per la selezione dei cavalli aventi diritto.

  • art. 27.2 della Circolare generale delle corse al Trotto, adottata con decreto del Direttore Generale n. 76952 del 16 febbraio 2024

    Nei Grandi Premi aperti ai cavalli di quattro anni ed oltre, esclusivamente i cavalli di categoria A o migliore possono partecipare alla graduatoria secondo i parametri di cui al precedente comma per la scelta degli aventi diritto al sorteggio della prima fila dei Grandi Premi di Gruppo I e delle prime due file dei Grandi Premi di Gruppo II.

    La disposizione disciplina ulteriormente l'ordine di priorità e l'accesso alla graduatoria in relazione alla categoria dei cavalli.

Massime di principio

  • Quando un evento o una competizione si è già svolto, l'impugnazione dell'atto che ha escluso il partecipante non può procurare un'utilità concreta mediante il solo annullamento e può essere esaminata, se richiesto, come accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a.
  • La selezione amministrativa dei partecipanti a una competizione ippica, effettuata d'intesa con il soggetto organizzatore sulla base di criteri predeterminati quali risultati di carriera, prestazioni recenti e internazionalità, costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e tecnica.
  • Il proprietario di un cavallo candidato alla partecipazione a una competizione organizzata secondo criteri amministrativi non vanta un diritto soggettivo all'ammissione, ma un interesse legittimo al corretto esercizio del potere di selezione.
  • Il giudice amministrativo può censurare la selezione discrezionale dei partecipanti soltanto in presenza di valutazioni macroscopicamente erronee, contraddittorie, insufficienti o illogiche; non può sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle dell'Amministrazione.
  • La contestazione della graduatoria o della selezione non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'illegittimità dell'atto quando l'Amministrazione abbia esplicitato i criteri applicati e le ragioni della scelta e il ricorrente non abbia smentito analiticamente le valutazioni tecniche poste a fondamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionatiGiurisdizione e riparto
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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