Sentenza n. 916/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma depositata in data 24/4/2018 n. 4503
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4503/2018, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento di euro 250,00 oltre accessori, somma liquidata dalla sentenza del TAR Lazio n. 4503/2018 a titolo di spese del precedente giudizio di ottemperanza. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero il 10 aprile 2019, che non era stata impugnata e che, nonostante una successiva richiesta di pagamento mediante PEC, il credito non era stato soddisfatto. Il ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e il rimborso delle spese di notificazione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza perché la sentenza del 2018 era stata notificata e non impugnata, erano decorsi più di 120 giorni dalla notificazione prima della proposizione del ricorso, il ricorrente aveva allegato il mancato pagamento e il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento, gravante sull’Amministrazione. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità del divieto di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato era una sentenza amministrativa di ottemperanza relativa alla condanna alle spese processuali. In forza della distrazione delle spese, il difensore antistatario vanta un credito proprio e autonomo rispetto a quello originariamente spettante alla parte privata. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, pagando euro 250,00 oltre accessori, interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo e euro 2,58 per spese di notificazione, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza in caso di persistente inadempimento e ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti per la mancata esecuzione della condanna alle spese processuali.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Il divieto di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza non si applica al credito derivante dalla condanna alle spese contenuta in una sentenza amministrativa di ottemperanza, spettante autonomamente al difensore antistatario.
art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207
Ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il cui ambito applicativo è stato ritenuto non estensibile al credito azionato nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere il pagamento di somme liquidate a titolo di spese processuali da una sentenza amministrativa passata in giudicato, quando l’Amministrazione non abbia provveduto spontaneamente.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione, è sufficiente il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, prima della proposizione dell’azione.
- Quando il ricorrente allega il mancato pagamento di una somma dovuta in esecuzione del giudicato, spetta all’Amministrazione che eccepisca o prospetti l’adempimento fornire la prova dell’avvenuto pagamento; la costituzione con memoria di mera forma non è sufficiente.
- Il difensore cui siano state distratte le spese processuali vanta, nei confronti dell’Amministrazione soccombente, un credito proprio e autonomo rispetto al credito originariamente spettante alla parte assistita.
- Il divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 per le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti da equa riparazione non si applica al credito per spese processuali riconosciuto in una sentenza amministrativa di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte vittoriosa.
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