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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08999/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggero)

La controversia

Due passeggeri avevano acquistato biglietti per un itinerario Roma-Dubai-Bangkok per il 3 agosto 2016. Il volo Roma-Dubai, pur decollando in orario, era dovuto rientrare a Roma per un incendio verificatosi all’aeroporto di destinazione; era poi ripartito molte ore dopo, con arrivo a Dubai poco prima della mezzanotte locale, impedendo la prosecuzione sul volo per Bangkok previsto alle 22:10. Il giorno successivo i passeggeri erano stati indirizzati dalla compagnia soltanto su un volo in partenza la sera tardi, poi effettivamente decollato dopo mezzanotte, quindi il 5 agosto. Durante la sosta a Dubai sostenevano di non aver ricevuto assistenza a terra e di aver dovuto trascorrere la notte in aeroporto, con perdita di un giorno di vacanza, spese già sostenute per il pernottamento a Bangkok non goduto e danno non patrimoniale per il disagio subito. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e liquidato equitativamente euro 700; in appello il Tribunale aveva invece rigettato la domanda sul rilievo che mancasse l’indicazione della copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso. I ricorrenti hanno quindi denunciato: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/illogica sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile un appello che, secondo loro, avversava una sentenza del giudice di pace resa secondo equità; e violazione degli artt. 132 c.p.c., 115 c.p.c. e 2059 c.c. in relazione all’art. 16 Cost., sostenendo che il danno non patrimoniale derivava dalla lesione della libertà di circolazione e che il vettore non aveva contestato i fatti materiali del ritardo e dell’assenza di assistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla motivazione del Tribunale quanto all’ammissibilità dell’appello, perché la motivazione non era apparente né illogica. Ha poi affermato che, nel giudizio di pace di valore entro il limite della giurisdizione equitativa necessaria, l’individuazione del mezzo di impugnazione va fatta in base al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione; nel caso concreto, essendo stata dedotta la violazione di diritti costituzionalmente tutelati, l’appello era comunque ammissibile nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c. Nel merito, la Corte ha censurato il Tribunale per avere escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale senza applicare correttamente i principi sull’art. 2059 c.c.: la Convenzione di Varsavia/Montreal non tipizza in modo espresso gli interessi non patrimoniali, ma la lesione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost., derivante dal trattenimento forzato in aeroporto senza assistenza per oltre ventiquattro ore, può integrare un danno non patrimoniale risarcibile se allegato e provato. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    la trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso è stato ritenuto improcedibile perché depositato oltre il termine previsto, nella formulazione applicabile ratione temporis

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022

    ha modificato la formulazione dell’art. 370 c.p.c. applicabile al caso

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o illogica in modo radicale

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    il giudice di pace decide secondo equità nelle cause di valore non eccedente il limite previsto, salvo le eccezioni richiamate

  • art. 339, comma terzo, c.p.c.

    per le sentenze del giudice di pace pronunciate nell’ambito dell’equità necessaria l’appello è ammesso solo nei limiti dei motivi previsti dalla norma

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che alcuni fatti non contestati dovessero ritenersi provati

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, in via costituzionalmente orientata, anche per lesione grave di diritti inviolabili della persona

  • art. 16 Cost.

    la libertà di circolazione può costituire il diritto fondamentale leso dal trattenimento forzato in aeroporto

  • art. 32 Cost.

    richiamato dal Tribunale per escludere che un generico stress equivalga automaticamente a lesione della salute

  • Convenzione di Varsavia

    nel trasporto aereo internazionale disciplina la responsabilità contrattuale del vettore ma non seleziona ex ante gli interessi non patrimoniali risarcibili

  • Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    come modificativa della Convenzione di Varsavia, non prevede una tipizzazione espressa del danno non patrimoniale del passeggero

  • legge 10 gennaio 2004, n. 12

    ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione di Montreal

  • artt. 10 e ss. c.p.c.

    richiamati per la determinazione del valore della causa ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione

  • art. 1342 c.c.

    rileva come eccezione all’equità necessaria per i rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari

  • art. 2 Cost.

    fondamento del dovere di tollerare le minime intrusioni nella sfera personale nella valutazione della gravità del danno non patrimoniale

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al giudice di pace, la natura equitativa o di diritto della decisione rileva ai fini dell’impugnazione solo nei limiti in cui la legge collega il mezzo di gravame al valore della causa; l’individuazione del rimedio va compiuta guardando al valore del giudizio e non al criterio concretamente adottato nella motivazione.
  • Il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi di reato o di previsione legislativa espressa, ma anche quando l’inadempimento o l’illecito leda in modo grave un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito.
  • Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il diritto leso deve essere individuato e allegato con precisione; non è sufficiente richiamare un generico disagio o stress, occorrendo una concreta lesione di un interesse giuridicamente protetto.
  • La lesione della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. può integrare un danno non patrimoniale risarcibile quando il passeggero sia costretto a una permanenza forzata e priva di assistenza per un tempo apprezzabile, tale da superare la soglia del mero fastidio.
  • Nel trasporto aereo internazionale, la disciplina convenzionale regola la responsabilità del vettore per l’inadempimento, ma non esaurisce la selezione degli interessi non patrimoniali della persona eventualmente lesi, che devono essere individuati dal giudice caso per caso tra i diritti inviolabili.
  • Il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di diritti fondamentali, deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni semplici, non potendo essere riconosciuto in via automatica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoTrasporto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

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