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Sentenza

Sentenza n. 3238/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1776/2025 pubblicata in data 11/02/2025, RG n. 18684/2024 presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; 1) in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Alfonso PACELLA, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo di euro 564,00, oltre accessori, come quantificato nel preavviso di fattura (all. 8); 2) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alla Sent. n. 1776/2025 pubbl. il 11/02/2025, RG n. 18684/2024 presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare a consegnare alla ricorrente, direttamente o anche per il tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è stata legata da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura complessiva di Euro € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 3) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202511376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1776/2025, relativa all'erogazione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1776/2025, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente, nei limiti ivi individuati, all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per complessivi euro 1.000,00 riferiti agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 564,00 per spese di lite, oltre accessori e distrazione in favore del procuratore antistatario. La parte ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire e i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, il quale deve limitarsi ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per il caso di inutile decorso del termine e previa richiesta della ricorrente, il direttore generale dell'Amministrazione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, la cui erogazione era stata riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.

  • clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva disapplicato i d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 per contrasto con tali clausole e aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato nel titolo esecutivo per la debenza degli accessori sul credito riconosciuto alla docente.

  • art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022

    Richiamato nella sentenza civile per il rimborso delle spese forfettarie sulle spese legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l'attuazione del comando contenuto nel giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudice della cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante da un giudicato e l'amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • L'accoglimento dell'ottemperanza consente al giudice amministrativo di assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, eventualmente subordinandone l'intervento a una richiesta del ricorrente.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato nel dirigente generale dell'amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, e deve dare esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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