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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-396/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 (Estratti). — Deutsche Bank AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. — Causa T-396/21

Giurisprudenza europea62021TJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma che il livello-obiettivo finale del SRF è dinamico e deve essere determinato guardando ai depositi protetti alla fine del periodo iniziale. Respinge inoltre le censure di illegittimità dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e riconosce la validità dell’articolo 114 TFUE come base giuridica dei contributi ex ante. Accoglie però il motivo di difetto di motivazione sulla fissazione del livello-obiettivo annuale, poiché la decisione del SRB non rendeva intelligibile il metodo realmente applicato; la decisione è quindi annullata per Deutsche Bank, con mantenimento degli effetti per un massimo di sei mesi.

Calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico: interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, obbligo di motivazione della decisione SRB e legittimità della base giuridica ex articolo 114 TFUE

La questione giuridica

La pronuncia affronta: (i) se l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 debba essere interpretato nel senso che il livello-obiettivo finale del SRF va determinato alla luce dei depositi protetti esistenti alla fine del periodo iniziale; (ii) se tale disposizione sia illegittima per contrasto con un presunto principio di adeguamento al rischio e con il principio di proporzionalità; (iii) se essa possa fondarsi validamente sull’articolo 114 TFUE o se i contributi ex ante abbiano natura fiscale esclusa dall’articolo 114, paragrafo 2, TFUE; (iv) se la decisione SRB/ES/2021/22 sia sufficientemente motivata quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.

Principio di diritto

L’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 va interpretato nel senso che il livello-obiettivo finale del Fondo di risoluzione unico deve essere calcolato in funzione dei depositi protetti esistenti alla fine del periodo iniziale; tale criterio non viola il principio di proporzionalità né trasforma i contributi ex ante in un’imposta, sicché l’articolo 114 TFUE costituisce una base giuridica valida. Tuttavia, la decisione del SRB è illegittima nella parte relativa alla determinazione del livello-obiettivo annuale per difetto di motivazione, poiché il metodo effettivamente seguito dall’organo non coincide con quello esposto nell’atto impugnato; per questo motivo la decisione è annullata nei confronti di Deutsche Bank, con mantenimento temporaneo dei suoi effetti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articoli 67 e 76 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Considerando 1, 3, 8, 9, 12, 19, 41, 61, 100, 101, 104, 105, 107 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, articolo 4
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63, articoli 4, 6, 20 e allegato I
  • Direttiva 2014/59/UE, articoli 102, 103 e considerando 1, 105, 106, 107
  • Regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 428 quaterdecies e 428 quindecies
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Articoli 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Deutsche Bank AG contro la decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRF). La controversia si inserisce nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico.

Parti e oggetto del ricorso

Deutsche Bank chiedeva l’annullamento della decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, nella parte in cui la riguardava. Il SRB chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti della decisione in caso di annullamento. Sono intervenuti a sostegno del SRB il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Normativa rilevante

La pronuncia interpreta in particolare:

  • l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 806/2014;
  • l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014;
  • gli articoli 67 e 76 del regolamento n. 806/2014;
  • l’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81;
  • il regolamento delegato 2015/63;
  • la direttiva 2014/59/UE;
  • l’articolo 114 TFUE.

Interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014

Il Tribunale respinge l’idea che il livello-obiettivo finale del SRF debba essere determinato in modo statico, ossia con riferimento ai depositi protetti esistenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento. Dalla lettera della disposizione e dai lavori preparatori emerge invece un approccio dinamico: il riferimento è ai depositi protetti esistenti alla fine del periodo iniziale di otto anni.

Il Tribunale spiega che tale scelta riflette la logica del sistema: il livello-obiettivo finale deve tener conto dell’evoluzione delle dimensioni del settore bancario, misurate approssimativamente anche attraverso i depositi protetti. Se tali depositi aumentano, il fabbisogno finanziario del SRF cresce, perché aumentano le risorse necessarie per garantire un intervento efficace in caso di risoluzione.

Eccezione di illegittimità: proporzionalità e presunto principio di adeguamento al rischio

La ricorrente sosteneva che l’articolo 69, paragrafo 1, violasse un presunto principio di calcolo dei contributi adeguato al rischio, riconducibile al principio di proporzionalità. Il Tribunale, senza dover stabilire se esista un principio autonomo in tal senso, verifica se la disposizione sia sproporzionata.

Il controllo è limitato, poiché il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine discrezionale in materia, che richiede valutazioni economiche e tecniche complesse. Applicando il test della manifesta inadeguatezza, il Tribunale conclude che:

  • i depositi protetti non sono manifestamente inidonei a stimare le dimensioni del settore bancario;
  • non è dimostrato che l’aumento dei depositi protetti non possa riflettere anche un aumento di altri passivi potenzialmente rilevanti per il SRF;
  • la ricorrente non ha provato che un metodo alternativo sarebbe meno restrittivo e ugualmente efficace;
  • non è stata dimostrata l’esistenza di inconvenienti manifestamente sproporzionati.

Ne segue che l’articolo 69, paragrafo 1, non viola il principio di proporzionalità.

Base giuridica: articolo 114 TFUE e natura non fiscale dei contributi ex ante

Il Tribunale respinge anche la censura secondo cui l’articolo 69, paragrafo 1, eccederebbe l’ambito dell’articolo 114 TFUE. Il regolamento n. 806/2014 mira a migliorare il funzionamento del mercato interno, a ridurre la frammentazione e a garantire regole uniformi di risoluzione. I contributi ex ante sono parte essenziale di questo sistema, perché finanziano il SRF e rendono effettive le procedure uniformi di risoluzione.

Quanto alla tesi secondo cui i contributi sarebbero, in sostanza, un’imposta esclusa dall’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale osserva che essi:

  • sono versati dagli operatori del settore finanziario;
  • finanziano esclusivamente le spese del settore;
  • hanno una finalità assicurativa, non fiscale;
  • servono a stabilizzare il sistema finanziario nel suo complesso.

Per questi motivi, i contributi ex ante non costituiscono disposizioni fiscali e l’articolo 114 TFUE è una base giuridica idonea.

Motivo di ricorso accolto: difetto di motivazione del livello-obiettivo annuale

Il Tribunale accoglie invece la censura relativa alla motivazione della determinazione del livello-obiettivo annuale per il 2021. La decisione impugnata esponeva un metodo di calcolo che non coincideva con quello effettivamente seguito dal SRB in giudizio.

In particolare, il SRB ha spiegato in udienza di aver:

  • stimato i depositi protetti alla fine del periodo iniziale;
  • calcolato l’1% per ottenere il livello-obiettivo finale;
  • sottratto le risorse già disponibili nel SRF;
  • ripartito il saldo sui periodi di contribuzione residui.

Tale procedimento reale non emergeva dalla decisione, che conteneva una formula diversa e non coerente con le spiegazioni fornite successivamente. Il Tribunale ritiene quindi violato l’obbligo di motivazione, perché gli enti interessati non potevano comprendere i motivi reali della decisione e il giudice non poteva esercitare un controllo pieno.

Dispositivo

La decisione del SRB è annullata nella parte in cui riguarda Deutsche Bank. Tuttavia, gli effetti della decisione sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del SRB relativa al contributo ex ante 2021 della banca.

Principi affermati

La sentenza conferma che il livello-obiettivo finale del SRF è dinamico e che il riferimento ai depositi protetti alla fine del periodo iniziale è conforme al regolamento n. 806/2014. Ribadisce inoltre che i contributi ex ante non sono tributi, ma contributi a finalità assicurativa destinati al finanziamento del sistema di risoluzione. Sul piano processuale, la pronuncia sottolinea che il SRB deve esporre in modo coerente e intelligibile il metodo effettivo di calcolo del livello-obiettivo annuale, pena l’annullamento della decisione per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

Materieunione bancariameccanismo di risoluzione unicofondo di risoluzione unicomotivazione degli atti UEproporzionalità e base giuridica

Testo integrale

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