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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-403/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 (Estratti). — Norddeutsche Landesbank – Girozentrale contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-403/21

Giurisprudenza europea62021TJ0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla in parte la decisione del SRB sui contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico, limitatamente alla posizione della Norddeutsche Landesbank quale successore della Deutsche Hypothekenbank AG. La censura decisiva riguarda il difetto di motivazione sul calcolo del livello-obiettivo annuale: la spiegazione contenuta nella decisione non coincide con il metodo realmente applicato dal SRB. È invece respinta l’eccezione di illegittimità sul metodo statistico di ripartizione per intervalli (binning) previsto dal regolamento delegato 2015/63. Per ragioni di buona amministrazione della giustizia, gli effetti dell’atto annullato sono stati mantenuti provvisoriamente.

Annullamento parziale della decisione del SRB sul contributo ex ante 2021 al SRF per difetto di motivazione del livello-obiettivo annuale.

La questione giuridica

Se la decisione del SRB che determina i contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico sia illegittima, in particolare: 1) per difetto di motivazione quanto al calcolo del livello-obiettivo annuale; 2) per illegittimità del metodo di "binning" previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/63, perché asseritamente non idoneo a riflettere il profilo di rischio individuale; 3) per eventuali altri vizi di legittimità della decisione e per la possibilità di mantenere gli effetti della decisione annullata nel tempo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che la decisione del SRB sul contributo ex ante 2021 è illegittima nella parte in cui riguarda la ricorrente, perché il SRB non ha fornito una motivazione coerente e sufficiente del metodo effettivamente seguito per determinare il livello-obiettivo annuale del SRF: la formula indicata nella decisione non rifletteva i passaggi realmente utilizzati (stima dei depositi protetti a fine periodo, deduzione delle risorse già disponibili e ripartizione del saldo su tre anni). Invece, ha respinto l’eccezione di illegittimità contro il metodo di "binning" del regolamento delegato 2015/63, ritenendo che la Commissione non avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’adottarlo. Il Tribunale ha quindi annullato parzialmente la decisione, ma ne ha mantenuto gli effetti per un periodo massimo di sei mesi, in attesa di una nuova decisione del SRB.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE
  • Allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63

Annullamento parziale della decisione SRB sui contributi ex ante 2021

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Norddeutsche Landesbank – Girozentrale contro la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021 relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRF). Il Tribunale esamina sia la legittimità del metodo di calcolo dei contributi sia, in particolare, l’adeguatezza della motivazione sul livello-obiettivo annuale.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente agisce quale successore giuridico della Deutsche Hypothekenbank AG. Il convenuto è il Comitato di risoluzione unico (SRB/CRU), sostenuto dalla Commissione europea interveniente. La ricorrente chiede l’annullamento della decisione nella parte in cui la riguarda e la condanna del SRB alle spese; il SRB chiede il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti dell’eventuale annullamento.

Normativa rilevante

La decisione si colloca nel quadro dell’unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico. Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
  • il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare gli articoli 69 e 70 sul livello-obiettivo del SRF e sul tetto annuo dei contributi;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, articolo 4;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare gli articoli 4, 6, 7 e 9, paragrafo 3, nonché l’allegato I;
  • la direttiva 2014/59/UE, in particolare l’articolo 103, paragrafo 7.

Motivo principale sulla legittimità del metodo di "binning"

La ricorrente sosteneva che il metodo di "binning" dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 violasse il principio di orientamento in base al profilo di rischio previsto dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59. Secondo la ricorrente, il raggruppamento degli enti in intervalli avrebbe potuto collocare nello stesso "bin" enti con profili di rischio diversi, impedendo una corretta correzione del contributo ex ante.

Il Tribunale respinge l’argomento. Osserva che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’attuazione dell’articolo 103, paragrafo 7, e che la ricorrente non ha dimostrato un errore manifesto di valutazione.

Ragioni del rigetto dell’eccezione di illegittimità

Il Tribunale valorizza tre elementi principali:

  • il metodo di "binning" è un metodo statistico riconosciuto per trattare valori estremi e consente un confronto funzionale tra molti dati;
  • le regole previste dal regolamento delegato sono oggettive e facilmente applicabili, obiettivo legittimo del diritto dell’Unione;
  • gli effetti distorsivi dedotti dalla ricorrente sono attenuati dal fatto che la correzione del contributo è limitata, che i fenomeni critici si concentrano soprattutto negli ultimi intervalli e che il sistema considera più indicatori di rischio, non uno solo.

Il Tribunale aggiunge che la ricorrente non ha dimostrato che i metodi alternativi da essa suggeriti sarebbero manifestamente più idonei del sistema adottato. Conseguentemente, l’undicesimo motivo è respinto.

Questione decisiva: motivazione del livello-obiettivo annuale

Il Tribunale esamina d’ufficio il possibile difetto di motivazione della decisione impugnata in relazione alla fissazione del livello-obiettivo annuale, ricordando che la motivazione è un motivo di ordine pubblico e che l’interessato deve poter comprendere il metodo seguito per difendersi efficacemente.

In base alla decisione impugnata, il SRB indicava una formula matematica che faceva dipendere il livello-obiettivo annuale da un coefficiente dell’1,35% applicato all’importo medio dei depositi protetti del 2020 e suddiviso per otto. Tuttavia, nel corso del giudizio il SRB ha spiegato di aver seguito un procedimento diverso:

  • stima dei depositi protetti a fine periodo iniziale (circa EUR 7.500 miliardi);
  • calcolo dell’1% per ricavare il livello-obiettivo finale (circa EUR 75 miliardi);
  • deduzione delle risorse già disponibili nel SRF (circa EUR 42 miliardi);
  • ripartizione del saldo da raccogliere nei tre periodi di contribuzione residui (2021-2023).

Difetto di motivazione e incoerenza tra decisione e spiegazioni fornite in giudizio

Il Tribunale constata che la formula riportata nella decisione non riflette questi passaggi effettivi e non consente di comprendere come il SRB sia giunto al risultato finale. Le spiegazioni fornite in giudizio non sono coerenti con il testo della decisione, e neppure i riferimenti pubblici richiamati dal SRB colmano tale lacuna.

In particolare, il Tribunale rileva una discordanza anche tra la forcella relativa alla crescita dei depositi protetti (4%-7%) e la forcella relativa al livello-obiettivo finale (EUR 70-75 miliardi), che non consente di ricostruire il passaggio logico seguito dal SRB. Di conseguenza, la decisione è inficiata da difetti di motivazione nella parte relativa al livello-obiettivo annuale.

Dispositivo e effetti nel tempo

Il Tribunale annulla la decisione SRB/ES/2021/22 nella parte in cui riguarda la Norddeutsche Landesbank quale successore della Deutsche Hypothekenbank AG. Accogliendo la domanda subordinata del SRB, mantiene però gli effetti della decisione annullata fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del SRB, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla pronuncia, così da evitare incertezze nel finanziamento del SRF.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nelle decisioni del SRB sui contributi ex ante, il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale deve risultare comprensibile e coerente dalla decisione stessa; una motivazione postuma incompatibile con il testo dell’atto non è sufficiente. Al contempo, la scelta regolamentare del metodo di "binning" per la correzione in funzione del rischio non è illegittima se la Commissione ha esercitato il suo margine di discrezionalità senza errore manifesto di valutazione.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex ante degli enti creditizimotivazione degli atti UEdiritto bancario e prudenziale

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