Tribunale, Sentenza T-142/22
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 (Estratti). — Landesbank Baden-Württemberg contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Obbligo di motivazione – Tutela giurisdizionale effettiva – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della Commissione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-142/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione del SRB che fissava il contributo ex ante 2017 della Landesbank Baden-Württemberg al Fondo di risoluzione unico. La censura decisiva è stata il difetto di motivazione sulla determinazione del livello-obiettivo annuale, poiché la motivazione scritta non coincideva con il metodo effettivamente applicato dal SRB e reso noto solo in giudizio. Il Tribunale ha inoltre escluso che i dati individuali di altri enti dovessero essere divulgati, poiché potevano ancora costituire segreti commerciali nonostante il decorso di oltre cinque anni. Gli effetti della decisione annullata sono stati tuttavia mantenuti per un massimo di sei mesi in attesa di una nuova decisione del SRB.
Annullamento della decisione del SRB sul contributo ex ante 2017 al SRF per difetto di motivazione, in particolare quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.
La questione giuridica
Se la decisione del SRB che fissa il contributo ex ante per il 2017 sia sufficientemente motivata, in particolare riguardo alla determinazione del livello-obiettivo annuale e all’uso di dati individuali di altri enti; in via più generale, se il metodo seguito dal SRB e le spiegazioni fornite in giudizio consentano agli enti interessati e al giudice di comprendere le ragioni effettive della decisione.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla la decisione del SRB perché la motivazione relativa al livello-obiettivo annuale dei contributi ex ante non consente di comprendere le ragioni effettive della determinazione dell’importo: la formula indicata nella decisione non corrisponde al metodo realmente seguito dal SRB, emerso solo in giudizio, e tale incoerenza impedisce agli enti interessati e al giudice di verificare la legittimità dell’atto. Quanto ai dati individuali di altri enti, il Tribunale conferma che possono restare coperti da segreto commerciale anche se risalenti a più di cinque anni, se continuano a rivelare elementi essenziali della posizione commerciale degli enti creditizi; pertanto il SRB non era tenuto a divulgarli nella motivazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63
Annullamento della decisione del SRB sul contributo ex ante 2017 al SRF
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dalla Landesbank Baden-Württemberg contro la decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) del 15 dicembre 2021, relativa al calcolo del contributo ex ante dovuto per il 2017 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale, Ottava Sezione ampliata, esamina in particolare l’obbligo di motivazione della decisione e la compatibilità tra trasparenza del calcolo e tutela del segreto commerciale degli altri enti contributori.
Parti e contesto processuale
La ricorrente è la Landesbank Baden-Württemberg, banca con sede in Germania. Il convenuto è il SRB, che ha adottato la decisione impugnata ai sensi del sistema dell’Unione bancaria e del meccanismo di risoluzione unico. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione, o in subordine la sua inesistenza giuridica; il SRB chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti della decisione in caso di annullamento.
Oggetto del ricorso e questioni principali
Il ricorso è fondato sull’articolo 263 TFUE e investe la legittimità della decisione del SRB che determina il contributo ex ante 2017 della ricorrente. Tra i motivi principali, il Tribunale si concentra sui vizi di motivazione, in particolare:
- la motivazione sulla conservazione e non divulgazione dei dati individuali di altri enti utilizzati nel calcolo;
- la motivazione sulla determinazione del livello-obiettivo annuale, parametro essenziale per il calcolo del contributo.
Normativa rilevante
Il quadro normativo richiamato comprende la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 806/2014 e il regolamento delegato (UE) 2015/63. Sono centrali gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. L’articolo 69 disciplina il livello-obiettivo finale del SRF e la scansione temporale dei contributi; l’articolo 70 contiene il limite annuale del 12,5% del livello-obiettivo; il regolamento delegato definisce il metodo di calcolo del contributo ex ante sulla base del livello-obiettivo annuale.
Segreto commerciale dei dati degli altri enti
La ricorrente sosteneva che i dati individuali di altri enti, essendo risalenti a più di cinque anni, non fossero più coperti dal segreto commerciale secondo la giurisprudenza Baumeister. Il Tribunale respinge tale argomento. Richiama la sentenza Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU del 15 luglio 2021, che riconosce che il metodo di calcolo dei contributi ex ante impone l’uso di dati protetti da riservatezza non integralmente riportabili in motivazione.
Il Tribunale osserva che, nel settore bancario, la posizione competitiva relativa di un ente può rimanere sostanzialmente invariata per un periodo superiore ai cinque anni. Di conseguenza, anche dati datati possono continuare a rivelare elementi essenziali della posizione commerciale degli enti e, se divulgati, consentire agli operatori del mercato di dedurne la situazione attuale. Per questo motivo, il SRB non era tenuto a inserire in motivazione i dati individuali degli altri enti, né ad allegare un elenco anonimo completo dei dati per intervallo, poiché ciò avrebbe potuto ugualmente consentire l’identificazione indiretta di informazioni sensibili.
Determinazione del livello-obiettivo annuale
La parte decisiva della sentenza riguarda la motivazione del livello-obiettivo annuale per il 2017. Il Tribunale ricostruisce dapprima la normativa: il livello-obiettivo finale del SRF deve corrispondere ad almeno l’1% dei depositi protetti entro la fine del periodo iniziale; i contributi devono essere ripartiti nel tempo in modo il più uniforme possibile, tenendo conto del ciclo economico e degli effetti prociclici; i contributi annuali non possono superare il 12,5% del livello-obiettivo.
Nella decisione impugnata il SRB aveva indicato un livello-obiettivo annuale di circa 7,16 miliardi di euro e aveva spiegato di aver applicato un coefficiente dell’1,05% a un ottavo dell’ammontare medio dei depositi protetti nel 2016. Tuttavia, in udienza il SRB ha illustrato un metodo diverso e più articolato: ha stimato i depositi protetti a fine periodo iniziale, ne ha calcolato l’1% per ottenere il livello-obiettivo finale, ha sottratto le risorse già disponibili nel SRF e ha diviso il residuo per i periodi di contribuzione ancora mancanti.
Il Tribunale rileva che tale metodo effettivo non corrisponde alla formula contenuta nella decisione, e che la formula stessa non rifletteva le fasi determinanti seguite dal SRB. Inoltre, il coefficiente dell’1,05% risultava presentato nella decisione come fondato su considerazioni generali, ma in realtà era stato fissato ex post per giustificare il risultato numerico già ottenuto con il diverso metodo effettivamente applicato.
Ragionamento del Tribunale sul difetto di motivazione
Il Tribunale ricorda che il difetto di motivazione è un motivo di ordine pubblico e deve essere esaminato d’ufficio. Aggiunge che la motivazione di un atto dell’Unione deve essere coerente, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni reali della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Poiché il metodo spiegato dal SRB in giudizio non coincideva con quello descritto nella decisione, la motivazione non permetteva di individuare le ragioni effettive della fissazione del livello-obiettivo annuale. Il Tribunale conclude quindi che la decisione è viziata da difetto di motivazione su tale punto, e che il secondo motivo di ricorso deve essere accolto per la parte relativa alla determinazione del livello-obiettivo annuale.
Decisione e mantenimento degli effetti
Il Tribunale annulla la decisione SRB/ES/2021/82. Tuttavia, accogliendo la domanda subordinata del SRB, mantiene gli effetti della decisione annullata fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi dalla pronuncia, di una nuova decisione del SRB che fissi il contributo ex ante 2017 della Landesbank Baden-Württemberg.
Principi affermati
La sentenza ribadisce due principi di rilievo pratico:
- il SRB deve motivare in modo coerente e verificabile il metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, perché esso incide direttamente sull’ammontare del contributo di ciascun ente;
- i dati individuali di altri enti possono restare riservati anche se non più recenti di cinque anni, qualora mantengano valore economico sensibile e rivelino ancora elementi essenziali della loro posizione commerciale.
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