Tribunale, Sentenza T-402/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 (Estratti). — UniCredit Bank GmbH, già UniCredit Bank AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Certezza del diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. — Causa T-402/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha accolto in parte il ricorso di UniCredit contro la decisione del SRB sui contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico. Ha ritenuto che la motivazione del calcolo del livello-obiettivo annuale fosse viziata da incoerenze tra atto e spiegazioni rese in giudizio, con conseguente annullamento parziale. Ha invece respinto le censure sull’omessa considerazione di alcuni indicatori di rischio, ritenendo applicabile la disciplina transitoria dell’articolo 20 del regolamento delegato 2015/63. Gli effetti della decisione sono stati mantenuti temporaneamente per assicurare la continuità del finanziamento del SRF.
Annullamento parziale della decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico per difetto di motivazione del livello-obiettivo annuale e chiarimento sull’applicazione transitoria di alcuni indicatori di rischio.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, la UniCredit ha dedotto, tra l’altro, l’insufficienza della motivazione della decisione SRB/ES/2021/22 e la violazione del regolamento delegato 2015/63 per la mancata considerazione di taluni indicatori di rischio (NSFR, MREL, complessità e possibilità di risoluzione). La Corte era chiamata a verificare: se la decisione fosse sufficientemente motivata quanto al calcolo del livello-obiettivo annuale; se il SRB potesse non applicare, per il 2021, i citati indicatori e sottoindicatori di rischio; e se ciò integrasse una violazione delle norme del regolamento delegato 2015/63 e dei diritti procedurali della ricorrente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata nella parte relativa a UniCredit perché la motivazione del metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale era incoerente con il metodo effettivamente applicato dal SRB, impedendo ai destinatari e al giudice di comprendere le ragioni reali del calcolo. Ha invece confermato che, per il 2021, il SRB poteva legittimamente non applicare gli indicatori NSFR e MREL e i sottoindicatori "complessità" e "possibilità di risoluzione", in quanto i dati necessari non erano ancora oggetto di obblighi armonizzati di segnalazione a fini di vigilanza, né risultava dimostrato un obbligo equivalente nel diritto tedesco; la mancata applicazione era quindi compatibile con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. Il Tribunale ha disposto la conservazione degli effetti della decisione annullata per un periodo massimo di sei mesi, in attesa di una nuova decisione del SRB.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva (UE) 2019/879
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763
Annullamento parziale della decisione SRB sui contributi ex ante 2021 al SRF
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da UniCredit Bank AG contro la decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale, in materia di unione bancaria e contribuzione al SRF, ha esaminato soprattutto l’obbligo di motivazione e l’applicazione di alcuni indicatori di rischio previsti dal regolamento delegato 2015/63.
Parti e contesto processuale
La ricorrente è UniCredit Bank AG. Il convenuto è il SRB/CRU; intervengono a sostegno del SRB il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea. UniCredit chiedeva l’annullamento della decisione nella parte in cui la riguardava e la condanna alle spese; il SRB chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti della decisione in caso di annullamento.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia si fonda in particolare su:
- articolo 263 TFUE;
- articolo 296, secondo comma, TFUE;
- articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta;
- regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare gli articoli 69 e 70;
- regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 14 e 20, nonché l’allegato II;
- direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
- regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014, 2021/451 e 2021/763.
Motivazione insufficiente sul livello-obiettivo annuale
Il secondo motivo di ricorso conteneva sette parti; il Tribunale ha accolto la seconda parte, relativa alla motivazione del livello-obiettivo annuale. Il SRB aveva dichiarato di aver determinato tale livello tramite una formula che teneva conto della crescita dei depositi protetti, della situazione economica e dell’impatto prociclico dei contributi, fissando un coefficiente dell’1,35% e applicandolo all’importo medio dei depositi protetti del 2020.
Tuttavia, nel corso del giudizio il SRB ha spiegato che il metodo effettivo era diverso: aveva prima stimato i depositi protetti a fine periodo iniziale, poi calcolato l’1% per ottenere il livello-obiettivo finale, quindi sottratto le risorse già presenti nel SRF e infine ripartito il residuo sui periodi di contribuzione rimanenti. Il Tribunale ha rilevato che questa sequenza non risultava dalla decisione impugnata e che la formula ivi contenuta non rifletteva il metodo realmente seguito.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato incoerenze tra le forchette indicate nella decisione e quelle richiamate dal SRB in giudizio, in particolare riguardo alla crescita dei depositi protetti e al livello-obiettivo finale stimato. Ne ha tratto la conclusione che i destinatari non potevano comprendere le ragioni effettive del calcolo e che neppure il giudice poteva controllarne la legittimità.
Mancata applicazione di NSFR, MREL e sottoindicatori di complessità e possibilità di risoluzione
Il Tribunale ha invece respinto la censura secondo cui il SRB avrebbe violato gli articoli 6, 7 e 20 del regolamento delegato 2015/63 non considerando gli indicatori NSFR e MREL e i sottoindicatori "complessità" e "possibilità di risoluzione".
Secondo la Corte, l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 consente di non applicare un indicatore di rischio quando i dati richiesti non sono ancora coperti dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza di cui all’articolo 14, o dal diritto nazionale, e quando tali dati figurano nell’allegato II o sono comunque indispensabili al calcolo di indicatori in esso richiamati. La disposizione risponde all’esigenza di evitare oneri sproporzionati o risultati non comparabili in una fase di attuazione progressiva della disciplina prudenziale.
Per l’indicatore NSFR, i dati armonizzati a fini di vigilanza sono divenuti obbligatori solo dal 28 giugno 2021, quindi dopo l’esercizio di riferimento pertinente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che non era dimostrato un obbligo equivalente nel diritto tedesco. Poiché l’NSFR è espressamente menzionato nell’allegato II, il SRB poteva non applicarlo per il contributo 2021.
Per l’indicatore MREL, nessun obbligo di segnalazione a fini di vigilanza era previsto per l’esercizio di riferimento pertinente; l’obbligo armonizzato è stato introdotto solo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 a decorrere dal 28 giugno 2021. Inoltre, l’allegato II menziona le "passività ammissibili", che sono dati necessari per calcolare il MREL. Anche in questo caso, quindi, il SRB poteva legittimamente non applicare l’indicatore.
Quanto ai sottoindicatori di complessità e possibilità di risoluzione, il Tribunale ha osservato che la loro determinazione dipende dalla predisposizione dei piani di risoluzione ai sensi della direttiva 2014/59/UE. Poiché tali dati erano collegati ai piani di risoluzione e le "passività ammissibili" sono elementi necessari di quella pianificazione, ma non risultava dimostrato un obbligo armonizzato o tedesco di segnalazione per l’esercizio rilevante, il SRB poteva non considerarli per il 2021.
Effetti della sentenza
Pur avendo annullato la decisione nella parte relativa a UniCredit, il Tribunale ha mantenuto gli effetti della decisione fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del SRB sul contributo ex ante 2021. Ciò per evitare vuoti regolatori e garantire la continuità finanziaria del SRF.
Spese e dispositivo
Il SRB è stato condannato alle spese della ricorrente, mentre Parlamento e Consiglio hanno sopportato le proprie spese di intervento. La sentenza rappresenta un precedente rilevante per il contenzioso sui contributi al SRF, soprattutto sotto il profilo della motivazione degli atti del SRB e della gestione transitoria degli indicatori di rischio nel sistema dell’unione bancaria.
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