Sentenza n. 4872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 784 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro l'autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico e il relativo elettrodotto di connessione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato dinanzi al TAR l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a circa 9.680 kWp e del relativo elettrodotto. Il TAR aveva ritenuto applicabile il rito abbreviato, con dimezzamento dei termini, in ragione della dichiarazione di pubblica utilità e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguenti all'autorizzazione, dichiarando irricevibile il ricorso. Il Comune ha appellato deducendo: in primo luogo, l'applicabilità del rito ordinario, poiché la controversia rientrerebbe nell'art. 119, comma 1, lettera l), c.p.a. e l'impianto avrebbe potenza largamente inferiore alla soglia di 300 MW; in secondo luogo, la natura monostrutturata dell'autorizzazione unica, espressione della volontà provvedimentale dell'amministrazione procedente, con la dichiarazione di pubblica utilità quale effetto ex lege non autonomamente impugnabile e non idoneo a determinare una pluralità di domande soggette a riti diversi; infine, il Comune ha riproposto i motivi di primo grado concernenti l'illegittimità sostanziale dell'autorizzazione unica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, annullato la sentenza del TAR e rinviato la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. Ha escluso l'applicabilità del rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.: la sola circostanza che l'autorizzazione unica comporti ex lege la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è sufficiente. Occorre che sia necessario attivare un autonomo procedimento espropriativo e che il ricorso censuri specifici atti riferibili a tale procedura. Nel caso concreto non erano stati impugnati provvedimenti relativi a fasi della procedura espropriativa. La dichiarazione di pubblica utilità è stata qualificata come effetto ex lege, meramente dichiarativo e riproduttivo della previsione normativa, non come segmento provvedimentale autonomo; l'autorizzazione unica è quindi l'unico atto impugnabile e non determina una pluralità di domande soggette a riti differenti. La controversia doveva pertanto essere trattata con rito ordinario, anche considerando che l'impianto aveva potenza ben inferiore a 300 MW. L'erronea declaratoria di irricevibilità, fondata su una motivazione tautologica e priva dell'esame del merito, ha determinato la nullità della sentenza di primo grado e il conseguente rinvio. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini si applicano restrittivamente alle controversie che riguardano specifici provvedimenti relativi a una procedura di occupazione o espropriazione, non per il solo fatto che l'atto impugnato produca ex lege effetti di pubblica utilità o di apposizione del vincolo espropriativo.
art. 119, comma 1, lett. l), c.p.a.
le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
La disposizione non consente di estendere automaticamente il rito accelerato a ogni impianto alimentato da fonti rinnovabili; nel caso deciso, la potenza dell'impianto era ben inferiore a 300 MW e la controversia è stata ricondotta al rito ordinario.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti
La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza opera ex lege per le opere autorizzate, ma la sua inclusione nell'autorizzazione unica non trasforma quest'ultima in un insieme di autonomi provvedimenti espropriativi né rende automaticamente applicabile il rito abbreviato.
art. 105, comma 1, c.p.a.
La nullità della sentenza di primo grado, derivante dall'erronea declaratoria di irricevibilità fondata su motivazione apparente e dall'omesso esame del merito, impone l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al primo giudice.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la regolazione delle spese secondo le circostanze del giudizio; nella fattispecie è stato ritenuto giustificato compensarle integralmente.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 26 c.p.a., delle eccezionali ragioni che hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. non si applica per il solo fatto che un'autorizzazione unica relativa a un impianto alimentato da fonti rinnovabili produca ex lege la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; occorre che sia necessaria l'attivazione di un autonomo procedimento espropriativo e che il ricorso censuri specifici provvedimenti riferibili a tale procedura.
- La dichiarazione di pubblica utilità prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003 costituisce un effetto ex lege della qualificazione normativa delle opere e, quando è recepita nell'autorizzazione unica, ha natura meramente dichiarativa e riproduttiva; non costituisce un autonomo segmento provvedimentale separabile dall'autorizzazione.
- L'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'unico atto impugnabile quanto alla decisione autorizzatoria dell'amministrazione procedente; l'inclusione in essa degli effetti legali di pubblica utilità non determina una pluralità di domande di annullamento assoggettate a riti diversi.
- Le disposizioni processuali che prevedono riti accelerati e dimezzamento dei termini, in quanto eccezionali rispetto al rito ordinario, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a controversie diverse da quelle espressamente riferibili alle procedure espropriative.
- La sentenza di primo grado è nulla e deve essere annullata con rinvio ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. quando dichiari irricevibile o inammissibile il ricorso sulla base di una motivazione apparente, tautologica o fondata su un chiaro errore nell'individuazione del rito, così precludendo integralmente l'esame del merito.
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