Cassazione Penale, Sentenza n. 25980/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri 26/02-26/08/2020 e 26/02-26/08/2021. Il diniego era fondato sulla pendenza di due procedimenti penali (diffamazione via social network e minacce/mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari) ritenuti sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente ha censurato la valorizzazione eccessiva dell'episodio di diffamazione, già ritenuto di scarsa rilevanza dal giudice della cautela e poi definito per remissione di querela, il mancato esame delle prove difensive (es. dichiarazioni della madre raccolte in investigazioni difensive) e la violazione del principio di presunzione d'innocenza con riferimento a mere pendenze giudiziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente valutato e motivato sugli elementi probatori prodotti dalla difesa (in particolare le dichiarazioni raccolte in sede di investigazioni difensive) né abbia compiuto la necessaria rivalutazione delle condotte contestate alla luce dell'andamento complessivo della misura. Pur ribadendo che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato e che ogni semestre va valutato con riferimento alla disponibilità concreta del condannato alla rieducazione, la Corte ha censurato l'omissione di istruttoria e motivazione e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione; tale valutazione riguarda la disponibilità concreta del soggetto e può considerare anche fatti non ancora definitivamente accertati, se pertinenti rispetto al trattamento rieducativo
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme indicate dal ricorrente come base per le censure di motivazione (vizi della motivazione e violazione di legge) impugnate in cassazione; la Corte verifica se la motivazione sia adeguata, razionale ed esaustiva
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nella limitazione della rappresentazione del motivo di ricorso in cassazione (mezzi di impugnazione enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione)
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare anche fatti costituenti mere ipotesi di reato senza attendere la definizione penale, purché valuti la pertinenza di tali fatti rispetto all'opera di rieducazione
- Ogni semestre per il quale si chiede la liberazione anticipata deve essere valutato separatamente rispetto alla disponibilità del condannato alla partecipazione al trattamento, pur potendo comportamenti gravi riverberarsi sulla valutazione complessiva
- Quando la pena è espiata agli arresti domiciliari, la valutazione deve considerare non solo il rispetto delle prescrizioni ma il modo in cui il soggetto ha sfruttato i margini di libertà per la propria evoluzione personale
- Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di esaminare e motivare esplicitamente le ragioni di valutazione sulle prove difensive prodotte: l'omissione di questo esame rende la decisione viziata e suscettibile di annullamento
- La diversa valutazione del fatto da parte del giudice della cautela (es. non incidente sulla misura cautelare) non vincola il giudice di sorveglianza, il quale compie una valutazione autonoma ma deve comunque darne esplicita motivazione
- Se gli elementi prodotti dalla difesa (es. remissione di querela, scuse, offerte risarcitorie) incidono sull'apprezzamento della gravità del fatto, il giudice deve confrontarsi con essi e spiegare perché tali elementi non abbiano neutralizzato la rilevanza ai fini del beneficio
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