Cassazione Penale, Sentenza n. 4648/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione ex art. 178 c.p.; il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'opposizione rilevando il mancato pagamento della partita di credito n. 778/2012 (spese processuali e anticipate dallo Stato) e ritenendo tale inadempimento ostativo ai sensi dell'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., nonostante il ricorrente avesse dichiarato uno stato di indigenza (reddito pari a zero) e avesse osservato che i reati erano risalenti a circa 27 anni prima, con conseguente difficoltà a identificare le persone offese; il ricorrente contestava che il giudice avesse deciso per inammissibilità senza valutare compiutamente l'impossibilità di adempiere e senza motivare rispetto alle circostanze da lui addotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente valutato e motivato la situazione di impossibilità di adempiere allegata dal ricorrente (reddito zero) né ha indicato come il reato avesse determinato obbligazioni civili e se le persone offese fossero individuabili. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'impossibilità di adempiere può rimuovere l'ostatività prevista dall'art. 179 e che il giudice deve motivare specificamente il rigetto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 178 cod. pen.
Disciplina dell'istituto della riabilitazione quale oggetto della domanda; norma richiamata come fondamento procedurale dell'istanza impugnata
art. 179 cod. pen., sesto comma, n. 2
Prevede cause ostative alla concessione della riabilitazione legate al mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato; la Corte interpreta che tale ostatività è superabile quando il richiedente dimostri l'impossibilità di adempiere (es. impossidenza/indigenza) e che il giudice deve motivare sul punto
artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione al rito di opposizione avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riabilitazione; richiamate per la correttezza procedurale dell'impugnazione
Massime di principio
- Il mancato pagamento delle obbligazioni civili può costituire ostacolo alla riabilitazione, ma se il richiedente dimostra l'impossibilità di adempiere (es. assenza di reddito), tale dimostrazione può rimuovere l'ostatività e il giudice deve valutare e motivare su questo punto.
- Il giudice deve specificare in motivazione in che modo il reato abbia determinato obbligazioni civili e se le persone offese siano individuate o individuabili; l'età dei fatti e l'impossibilità di risalire ai danneggiati sono elementi rilevanti e vanno valutati.
- L'assenza di costituzione di parte civile nel processo penale non esonera il giudice dall'accertare e motivare la sussistenza o meno delle obbligazioni civili e la possibilità di adempiere.
- Il rigetto per inammissibilità della domanda di riabilitazione non può limitarsi a constatare il mancato pagamento senza un concreto accertamento (e motivazione) sull'impossibilità di adempiere: in mancanza di motivazione la decisione è annullabile.
- In sede di nuovo giudizio il Tribunale deve esaminare i fatti posti a fondamento dell'impossibilità (prove di indigenza, anzianità dei fatti, ricerca delle parti offese) e motivare compiutamente la decisione in conformità ai principi richiamati dalla Corte di cassazione.
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