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Ordinanza

Ordinanza n. 3192/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente n. 000763 del 5 maggio 2026 recante la data del (allegata al n. 2 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del Ministero dell'istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le ragioni illustrate nelle premesse del presente decreto, l’istanza di riconoscimento formulata dalla Dott.ssa Licciardello per le classi di concorso A-22, A-12, A-13, A-19, è rigettata.”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202605463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale del riconoscimento del titolo abilitante estero per la classe di concorso A-12, oltre al riconoscimento già disposto per la classe A-11

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego espresso mediante e-mail, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'amministrazione aveva riconosciuto il titolo abilitante per la classe di concorso A-11, ma aveva respinto la domanda relativa alla classe A-12, per la quale la ricorrente aveva un contratto di insegnamento in essere nell'anno scolastico corrente. Il diniego era motivato dall'esigenza di limitare il riconoscimento a una sola classe di concorso, in applicazione del principio di parità di trattamento e sul presupposto che, nell'ordinamento italiano, non sarebbe possibile conseguire l'abilitazione per più classi mediante il medesimo percorso abilitante. La ricorrente ha contestato la legittimità di tale motivazione, anche alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il diniego impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto prima facie non adeguata la motivazione dell'amministrazione, poiché fondata sulla sola esigenza di limitare il riconoscimento a una classe di concorso e senza evidenziare una concreta comparazione tra il percorso professionale svolto dalla ricorrente nello Stato estero e il percorso professionale sotteso al titolo abilitante nazionale conseguibile in Italia. Il giudice ha richiamato le coordinate ermeneutiche dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 22 del 2022, riservando al giudizio di merito l'accertamento concreto dei presupposti per il riconoscimento di più classi di concorso sulla base di un'unica formazione, eventualmente mediante approfondimento istruttorio. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il rischio che il diniego producesse effetti pregiudizievoli sugli incarichi lavorativi in essere, condizionati al riconoscimento del titolo. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto l'istanza e sospeso il diniego impugnato, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 22 del 29 dicembre 2022

    È richiamata quale fonte delle coordinate ermeneutiche che impongono una concreta comparazione tra il percorso professionale estero e quello sotteso al titolo nazionale, non risultando sufficiente una limitazione automatica del riconoscimento a una sola classe di concorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero, il diniego relativo a un'ulteriore classe di concorso non può fondarsi soltanto sull'affermazione astratta che l'ordinamento nazionale non consente di conseguire più abilitazioni mediante un unico percorso formativo; l'amministrazione deve effettuare una concreta comparazione tra il percorso professionale estero e quello corrispondente al titolo nazionale.
  • La possibilità di riconoscere più classi di concorso sulla base di un'unica formazione estera richiede un accertamento concreto dei presupposti, eventualmente mediante approfondimento istruttorio, e non può essere esclusa in modo automatico e generale.
  • Sussiste periculum in mora quando il diniego del riconoscimento di un titolo abilitante può incidere su incarichi di insegnamento già in essere, risolutivamente condizionati al riconoscimento del titolo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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