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Sentenza

Sentenza n. 2732/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, della Legge 241/1990 e succ. mod. e integr., sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 22.01.2026 a mezzo PEC dalla odierna ricorrente alla ASL NA 1 Centro nonché alla SORESA per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, quale Medico Vaccinatore; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. NONCHE’ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della odierna ricorrente, Dott.ssa Luisa Carracciuolo, a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. in data 22.01.2026, con conseguente ordine all’ASL NA 1 Centro, quale Amministrazione intimata, di esibizione e consegna della documentazione richiesta con particolare riferimento alle vaccinazioni somministrate (inoculate) da essa Dott.ssa Luisa Carracciuolo quale Medico vaccinatore.

Giustizia amministrativa202601732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale del 22 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (medico vaccinatore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso trasmessa via PEC alla ASL Napoli 1 Centro e alla SO.RE.SA. S.p.A., nonché l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla propria posizione di medico vaccinatore, con particolare riferimento al numero delle vaccinazioni inoculate. La ASL ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che i dati fossero nella disponibilità di SO.RE.SA. S.p.A., e ha dedotto che l'accesso non potesse imporre la creazione o elaborazione di nuovi documenti. Dopo la proposizione del ricorso, la ASL ha prodotto una nota con cui ha comunicato alla ricorrente il numero delle inoculazioni effettuate, pari a 2.188, riservandosi la verifica dei dati prima della liquidazione delle somme spettanti. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione dell'inerzia dell'amministrazione, che non aveva riscontrato l'istanza né informato l'interessata della disponibilità dei dati presso SO.RE.SA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo documentato l'integrale soddisfacimento della domanda dopo la proposizione del ricorso. Ha tuttavia riconosciuto la soccombenza virtuale della ASL, poiché l'amministrazione era rimasta inerte sull'istanza di accesso e si era attivata, in collaborazione con SO.RE.SA. S.p.A., soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. La ASL è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente per ottenere la documentazione relativa alle vaccinazioni somministrate.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Costituisce il fondamento dell'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione soddisfa integralmente la domanda di accesso documentale, rendendo non più utile una pronuncia di merito sull'ostensione.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice amministrativo può valutare la soccombenza virtuale dell'amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere, considerando la condotta tenuta prima e durante il giudizio.
  • L'amministrazione che non detenga direttamente i dati richiesti deve comunque fornire un riscontro all'istanza di accesso e rappresentare all'interessato l'eventuale disponibilità della documentazione presso altro soggetto istituzionalmente coinvolto; l'attivazione soltanto dopo la proposizione del ricorso può giustificare la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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