Cassazione Penale, Sentenza n. 15848/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per furto aggravato di un'autovettura. Tre motivi: 1) inutilizzabilità delle immagini video di videosorveglianza per presunta violazione delle garanzie previste dagli artt. 191 e 254-bis c.p.p. e dei protocolli della legge 18 marzo 2008 n. 48 (accertamento tecnico irripetibile illegittimo); 2) vizio di motivazione nella individuazione dell'imputato come autore del furto, per presunta discordanza tra dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria e i fotogrammi; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: le videoregistrazioni in luoghi pubblici eseguite dalla polizia giudiziaria sono prove atipiche soggette all'art. 189 c.p.p. se connesse all'attività di polizia giudiziaria e, se non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno considerate 'documenti' ai sensi dell'art. 234 c.p.p., acquisibili senza il contraddittorio previsto dall'art. 189 e con possibile testimonianza degli operatori di polizia sul loro contenuto. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e perché censura la valutazione della prova (riservata al giudice di merito); la Corte rileva la nitidezza delle immagini e il riconoscimento chiaro da parte dei testi. Il terzo motivo è inammissibile: il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il rifiuto, valorizzando la pervicace capacità a delinquere dell'imputato e i plurimi e gravi precedenti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Disciplina le prove atipiche: le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici dalla polizia giudiziaria rientrano in tale categoria se connesse all'attività investigativa e possono essere allegate al verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
Codice di procedura penale
Le registrazioni non effettuate nell'ambito di un procedimento penale devono essere ricondotte alla categoria dei 'documenti' ex art. 234 c.p.p., quindi acquisibili senza il contraddittorio previsto dall'art. 189 e con ammissibilità della testimonianza degli operatori di polizia circa il loro contenuto rappresentativo.
Codice di procedura penale
Norma richiamata dal ricorrente con riguardo alle garanzie per accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ritiene la contestazione inapplicabile ove le riprese siano qualificate come documenti ai sensi dell'art. 234 o come prove atipiche regolate dall'art. 189.
Legge 18 marzo 2008 n. 48
norme sui protocolli di videosorveglianza
L'asserita violazione dei protocolli previsti dalla legge non rende automaticamente inutilizzabili le registrazioni qualificate come documenti ex art. 234 c.p.p.; occorre dimostrare una specifica illegittimità idonea a pregiudicare il valore probatorio.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici possono essere qualificate come prove atipiche (art. 189 c.p.p.) o come documenti (art. 234 c.p.p.) a seconda del contesto; se sono documenti, sono acquisibili senza il contraddittorio previsto per le prove irripetibili.
- La mera contestazione formale della mancata applicazione di garanzie procedurali (es. art. 254-bis o protocolli) non basta a rendere inutilizzabile una registrazione: il ricorrente deve indicare concretamente l'illegittimità e il pregiudizio probatorio.
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e della prova salvo questioni di diritto o manifeste violazioni del principio di motivazione; i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione fattuale sono inammissibili.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena; l'assenza di elementi negativi della personalità non costituisce di per sé titolo automatico per l'applicazione delle attenuanti.
- La Corte di merito può negare le attenuanti generiche motivando anche con la gravità del fatto e la recidiva o la pervicacia criminale dell'imputato; una motivazione coerente e logica è sufficiente a resistere al controllo di legittimità.
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