Sentenza n. 6061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il diniego della Questura di Potenza, fondato sull’esistenza di un provvedimento di inammissibilità nel territorio dell’Area Schengen e sull’insufficienza dei mezzi di sussistenza. In appello ha dedotto, riproponendo le censure di primo grado, violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, violazione degli artt. 4, 5, comma 5, e 10-bis d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere. Quanto all’assenza dall’Italia, ha sostenuto che il periodo di allontanamento, dal 16 dicembre 2020 al 14 giugno 2021, era inferiore a sei mesi e comunque giustificato dalla necessità di assistere la moglie in occasione della nascita del figlio, in un periodo caratterizzato dalle limitazioni agli spostamenti dovute alla pandemia da Covid-19. Quanto alla segnalazione Schengen, ha rilevato che l’unico provvedimento conosciuto era l’ordine della Prefettura francese di lasciare il territorio nazionale, con divieto di rientro per un anno, e non un divieto vigente per l’intera Area Schengen fino al 18 novembre 2023. In relazione al requisito reddituale, ha dedotto di disporre di redditi e potenzialità lavorative sufficienti, producendo contratti, buste paga e, in appello, una certificazione unica attestante redditi da lavoro dipendente pari a euro 10.006,69 per il 2022.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR Basilicata e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fatti salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione. Ha ritenuto anzitutto che l’assenza dal territorio italiano fosse durata meno di sei mesi e fosse comunque collegata a gravi esigenze familiari, aggravate dalle difficoltà di movimento durante la pandemia; pertanto non ricorreva il presupposto ostativo previsto dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. Quanto alla segnalazione Schengen, il provvedimento effettivamente prodotto dall’Amministrazione documentava un ordine francese di allontanamento e un divieto di rientro in Francia per un anno, non un provvedimento avente la portata e la durata indicate nel diniego questorile. Quanto al requisito reddituale, il Collegio ha valorizzato la documentazione già prodotta in primo grado e la certificazione unica depositata in appello. In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone all’Amministrazione di considerare anche gli elementi nuovi forniti dall’interessato, persino quando sopravvengano dopo l’adozione dell’atto, poiché il giudizio assume una dimensione sostanziale attenta alla situazione giuridica attuale dello straniero. La documentazione reddituale rendeva quantomeno dubbia la ricostruzione istruttoria dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto tenerne conto nella definizione del procedimento. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
L’assenza dell’interessato dal territorio italiano, inferiore a sei mesi e dovuta all’assistenza della moglie in occasione della nascita del figlio durante la pandemia, non integra il presupposto ostativo al rinnovo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
La disposizione introduce per l’Amministrazione l’obbligo di considerare gli elementi nuovi forniti dall’interessato, anche se acquisiti dopo la conclusione dell’istruttoria o dopo l’adozione del diniego, quando incidano sulla situazione sostanziale rilevante per il rinnovo.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dall’appellante in relazione ai requisiti per l’ingresso e il soggiorno; il Collegio ha deciso la controversia valorizzando l’assenza di un effettivo presupposto ostativo e la necessità di valutare la situazione reddituale concreta.
art. 10-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato dall’appellante nell’ambito delle censure sul procedimento e sul preavviso di rigetto; la decisione si concentra tuttavia sulla necessità di considerare le allegazioni e la documentazione prodotte dall’interessato.
art. 24 regolamento SIS II
Richiamato in relazione alla segnalazione di inammissibilità nel territorio dell’Area Schengen; la documentazione acquisita non ha dimostrato la portata e la durata della segnalazione indicate nel provvedimento di diniego.
art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui escludeva dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per la sola violazione delle regole nazionali sull’ingresso e soggiorno; il Consiglio di Stato ha considerato tale dato, pur ritenendo l’appello fondato anche indipendentemente dai suoi effetti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nell’ordinanza istruttoria ai fini della valutazione processuale della mancata produzione documentale da parte dell’Amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in combinato disposto con l’art. 116 c.p.c. per gli effetti processuali della mancata esecuzione dell’ordine istruttorio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Applicato nell’ambito della sospensione impropria del giudizio e del termine per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’assenza dello straniero dal territorio italiano per un periodo inferiore a sei mesi non costituisce, di per sé, il presupposto ostativo previsto dall’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999; la valutazione deve inoltre considerare le ragioni concrete dell’allontanamento, comprese gravi esigenze familiari e le difficoltà oggettive di spostamento determinate da una situazione pandemica.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può fondarsi su una segnalazione Schengen con portata o durata non adeguatamente dimostrate dall’Amministrazione; il contenuto effettivo del provvedimento straniero deve essere verificato e deve corrispondere al presupposto ostativo valorizzato nell’atto nazionale.
- L’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 impone all’Amministrazione di esaminare gli elementi nuovi forniti dall’interessato che possano consentire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche se prodotti dopo la conclusione dell’istruttoria o dopo l’adozione del diniego.
- Nei giudizi relativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo può valutare la situazione sostanziale attuale dello straniero e la documentazione sopravvenuta, quando essa incida significativamente sui presupposti del titolo e renda dubbia la ricostruzione istruttoria posta a fondamento del diniego.
- La produzione di contratti di lavoro, buste paga e certificazione dei redditi può imporre una nuova e concreta valutazione del requisito dei mezzi di sussistenza, non essendo sufficiente una motivazione che ometta di confrontarsi con tale documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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